Decreto Omnibus: incentivi per l'acquisto di taxi e per la ricerca nella microelettronica
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10.08.2023, n. 186, serie generale, il D.L. 10.08.2023 n. 104, recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”, in vigore dall’11.08.2023.
Di seguito alcune disposizioni contenute nel provvedimento.
Ai soggetti vincitori del concorso per l’assegnazione di nuove licenze di taxi è riconosciuto, fino al 31.12.2024, ai fini dell'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni, ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO2, da adibire al servizio taxi, un incentivo pari al doppio di quanto previsto per le medesime finalità dai provvedimenti attuativi dell'art. 22 D.L. 17/2022.
Dall’11.08.2023 e sino al 31.12.2024, l'incentivo per l'acquisto di veicoli non inquinanti è altresì riconosciuto:
a) ai titolari di licenza taxi che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio;
b) ai soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio.
La misura è riconosciuta nel rispetto della normativa europea sugli aiuti in misura «de minimis».
Nelle more dell'attuazione della riforma fiscale, nonché in coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 final dell'8.02.2022, concernente «Una normativa sui chip per l'Europa», alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori è riconosciuto, nei limiti delle risorse previste, un incentivo, sotto forma di credito d'imposta, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno e in particolare dell'art. 25 del regolamento (UE) n. 651/2014, in materia di «Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo».
Il credito d'imposta è calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell'art. 25, par. 3 del regolamento (UE) n. 651/2014, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti dall’11.08.2023 sino al 31.12.2027.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi. Non si applicano i limiti di cui agli artt. 1, c. 53, L. 244/2007 e 34 L. 388/2000. L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta è comunque subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l'effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall'impresa beneficiaria. In caso di imprese non soggette per obbligo di legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 D.Lgs. 39/2010.
Il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al D.M. 4.09.1996.
Ai fini della fruizione del credito d'imposta le imprese richiedono la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di cui all'art. 23, cc. da 2 a 5 D.L. 73/2022. Il credito d'imposta è alternativo al credito d'imposta previsto dall'art. 1, c. 200 L. 160/2019. Con decreto sono individuati i criteri di assegnazione e le procedure applicative ai fini del rispetto dei limiti di spesa.