Emergenza Covid 19: i crediti d'imposta per i canoni di locazione pagati

Le due interessanti agevolazioni per le imprese che utilizzano immobili in affitto per lo svolgimento della propria attività

 
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Fra le numerose misure introdotte dal Legislatore per sostenere le imprese durante l’emergenza COVID 19, si segnalano due agevolazioni di sicuro interesse per le imprese che utilizzano immobili in affitto nello svolgimento della propria attività: .

1. il credito d’imposta previsto dall’art. 65 del D.L. n. 18/20 (Decreto “Cura Italia”), a favore degli esercenti attività d’impresa, pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020. Tale beneficio (c.d. “bonus negozi e botteghe”) è tuttavia riconosciuto soltanto se l’immobile utilizzato per l’attività rientra nella categoria catastale C/1;

2. il credito d’imposta di cui all’art. 28 del DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, riferito ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, per le imprese che hanno subito una significativa riduzione del fatturato e dei corrispettivi a causa dell’epidemia. Tale agevolazione (c.d. “bonus canone locazione immobili”): - è riconosciuta anche a favore di lavoratori autonomi ed enti non commerciali; - è usufruibile anche per gli immobili ad uso non abitativo di categoria catastale diversa dalla C/1 (es. capannoni); - riguarda i canoni di locazione dei mesi di marzo / aprile / maggio 2020 (aprile / maggio / giugno per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale).

Lo scorso 6 giugno 2020 sono state finalmente pubblicate la Circolare Ministeriale n. 14/20 e la Risoluzione Ministeriale n. 32/20, che hanno fornito indicazioni operative per la gestione del credito d’imposta di cui all’art. 28 del DL n. 34/2020.

Alla luce degli ultimi documenti ufficiali, riepiloghiamo la normativa relativa ai due crediti d’imposta, proponendo un confronto fra le due discipline.

BONUS NEGOZI E BOTTEGHE

Si tratta di un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa (sono, dunque, esclusi i lavoratori autonomi), pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020. In dettaglio:

  • spetta con riferimento al canone di locazione relativo agli immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
  • non spetta ai soggetti esercenti le attività c.d. “essenziali” di cui agli Allegati 1 e 2, DPCM 11.3.2020 (supermercati, commercio al dettaglio di prodotti surgelati, farmacie, lavanderie, etc.). Il credito d’imposta, quindi, è riconosciuto soltanto alle imprese esercenti le attività sospese dal citato DPCM;
  • va utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline), riportando il codice tributo 6914 e l’anno di riferimento 2020;
  • non è tassato ai fini delle imposte dirette IRPEF/IRES/IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato (CM 8/20) quanto segue:

  • l’accesso al beneficio è subordinato al pagamento del canone di locazione dell’immobile;
  • sono esclusi dal credito d’imposta i contratti di locazione di immobili accatastati in categorie diverse dalla C/1, anche se aventi destinazione commerciale, nonché gli immobili utilizzati nell’ambito di un contratto di affitto d’azienda / ramo d’azienda.

E’ stato altresì chiarito (CM 11/20) che:

  • anche le spese condominiali rilevano ai fini della determinazione dell’importo su cui calcolare il credito d’imposta, a condizione che le stesse siano espressamente pattuite tra le parti nel contratto di locazione “come voce unitaria con il canone di locazione”;
  • in presenza di un contratto di locazione con canone unitario, comprendente sia il negozio (C/1) che una pertinenza (ad esempio, C/3), il credito d’imposta spetta sull’intero canone, a condizione che anche la pertinenza sia utilizzata per svolgere l’attività d’impresa.

BONUS CANONE LOCAZIONE IMMOBILI

Questo credito d’imposta spetta ai seguenti soggetti:

  • esercenti attività d’impresa;
  • lavoratori autonomi;
  • enti non commerciali (compresi gli ETS e gli enti religiosi civilmente riconosciuti).

Il credito ammonta al 60% del canone mensile di locazione / leasing operativo / concessione di immobili ad uso non abitativo (non solo C1, dunque) utilizzati per lo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico, professionale.

L’agevolazione è, invece, ridotta al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse / affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività stessa.

Il credito previsto dal D.L. Rilancio:

  • spetta ai soggetti con ricavi / compensi 2019 non superiori a Euro 5 milioni, ad eccezione delle strutture alberghiere / agrituristiche per le quali non opera tale limite;
  • è calcolato in base all’importo pagato nel 2020 per i canoni di locazione / leasing operativo / concessione riferiti ai mesi di marzo / aprile / maggio, a condizione che il locatario abbia subito una riduzione del fatturato / corrispettivi pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019 (se esercente attività economica).

Si precisa che:

  • per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale l’agevolazione è commisurata all’importo pagato nel 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile / maggio / giugno;
  • non possono accedere al bonus i soggetti che hanno iniziato l’attività a decorrere dall’1.6.2019;
  • il beneficio in esame è utilizzabile nel modello REDDITI 2021, relativo al 2020, oppure in compensazione nel modello F24, successivamente al pagamento dei canoni (utilizzando il codice tributo 6920 e l’anno di riferimento 2020);
  • il credito d’imposta non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
  • non operano i limiti annui per la compensazione in F24 di Euro 700.000 (aumentato ad Euro 1.000.000, per il 2020) e di Euro 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello REDDITI (art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007).

E’ importante ricordare che il bonus in esame non è cumulabile – in relazione alle medesime spese - con il c.d. “Bonus negozi e botteghe” previsto dal Decreto “Cura Italia”.

CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA A TERZI

Per completezza, si segnala che l’articolo 122 del DL n. 34/2020 ha stabilito che i soggetti beneficiari delle due agevolazioni illustrate – dunque, sia il credito d’imposta previsto dal Decreto “Cura Italia”, sia quello previsto dal Decreto “Rilancio” – possono optare, nel periodo 19.5.2020 - 31.12.2021, in luogo dell’utilizzo diretto in compensazione, per la cessione (anche parziale) degli stessi ad altri soggetti (ad esempio, il locatore, oppure anche istituti di credito / intermediari finanziari). In tal caso:

  • il cessionario utilizza il credito ceduto anche in compensazione nel modello F24, con le medesime modalità previste per il cedente;
  • la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi / richiesta a rimborso.

La cessione dei crediti d’imposta, tuttavia, ad oggi non è applicabile, in attesa dell’emanazione di un apposito Provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Per ulteriori informazioni I clienti del Servizio fiscale possono rivolgersi direttamente al loro assistente fiscale di riferimento. Chi non fosse cliente può compilare il modulo per essere ricontattato.

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