Taxi e NCC: nuovi adempimenti entro il 30 settembre 2024
È stato istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) il Registro Elettronico Nazionale dei Titolari (RENT), riguardante le imprese titolari di licenza per il servizio TAXI e di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente (NCC), effettuato tramite autovetture, motocarrozzette e natanti a motore. L'istituzione del RENT mira alla ricognizione dei dati relativi ai titoli abilitativi per i servizi di trasporto pubblico non di linea.
Il MIT ha stabilito le modalità di attivazione, accesso e registrazione del Registro.
Il RENT è suddiviso in sezioni relative alle imprese che detengono:
- Licenza per il servizio taxi;
- Autorizzazione per il servizio NCC;
- Licenza o autorizzazione per il servizio taxi/NCC con natanti a motore.
Per ciascuna sezione, il Registro offre le seguenti funzionalità:
- Richiesta di iscrizione (con possibilità di caricamento della documentazione necessaria);
- Verifica delle richieste di iscrizione;
- Anagrafica dell'impresa.
Il Registro contiene le informazioni elencate nell'Allegato A del Decreto Ministeriale n. 203/2024:
- Denominazione, ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, legale rappresentante o titolare dell'impresa e sede legale
- Estremi della licenza
- Comune di rilascio della licenza
- Estremi dell'autorizzazione
- Comune di rilascio dell'autorizzazione
- Indicazioni sui titoli abilitativi, inclusi:
- procedure concorsuali comunali,
- conferimenti a consorzi o cooperative (art. 7, comma 2, Legge n. 21/92),
- ritrasferimenti (art. 7, comma 3, Legge n. 21/92),
- trasferimenti di licenza o autorizzazione (art. 9, Legge n. 21/92),
- provvedimenti di revoca o sospensione. - Targa e telaio del veicolo o motocarrozzetta, inclusi eventuali veicoli di riserva
- Uso del veicolo per cui è stata emessa l’autorizzazione o licenza
- Numero di posti, inclusi conducente e passeggeri
- Denominazione commerciale del veicolo
- Codice di identificazione del natante e l’Autorità di riferimento per il codice
- Tipologia e stazza lorda (tnl) del natante
- Numero massimo di persone trasportabili dal natante, equipaggio incluso
- Per il servizio NCC, sede della rimessa e punti di imbarco/sbarco dei natanti
- Per il servizio taxi, eventuali dati relativi alla sostituzione alla guida per malattia, doppia guida, collaborazione familiare, contratti di lavoro di sostituti, dipendenti o collaboratori
- Dettagli dei contratti di durata (art. 3, comma 2)
- Numero di iscrizione al ruolo conducenti, con indicazione della CCIAA.
L’iscrizione al RENT avviene esclusivamente in via telematica tramite il portale dedicato del MIT. Le imprese possono presentare la domanda di iscrizione o aggiornamento dei dati, direttamente o tramite delega a soggetti abilitati ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b) e c), Legge n. 21/92, o tramite un’associazione di categoria.
In caso di richiesta di immatricolazione, aggiornamento o emissione di una nuova carta di circolazione di veicoli utilizzati per i servizi TAXI o NCC, l'impresa deve contestualmente aggiornare i dati nel RENT.
In caso di variazioni dei titoli abilitativi, incluse quelle relative a conferimenti o ritrasferimenti ex art. 7, commi 2 e 3, Legge n. 21/92, o a trasferimenti ex art. 9, le imprese devono aggiornare il RENT entro 30 giorni. Una volta completata l’iscrizione, vengono rilasciati specifici tagliandi da apporre sulla carta di circolazione di ogni veicolo.
Nella fase di prima applicazione, le imprese devono presentare la domanda di iscrizione entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto.
Dopo ulteriori 45 giorni dalla scadenza del termine, il MIT procederà alla verifica del numero di licenze e autorizzazioni per ogni Comune. Trascorsi ulteriori 45 giorni, in assenza di segnalazioni di incongruenze, il MIT effettuerà la ricognizione definitiva, pubblicandone i risultati sul proprio sito.
Il RENT diventerà operativo a pieno regime trascorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto.
L’istanza di iscrizione potrà essere presentata dall’impresa o da soggetti delegati entro il 30 settembre 2024, come previsto dall’art. 7 del Decreto Ministeriale n. 203 del 2 luglio 2024.