Esonero contributivo parziale: presentazione dell'istanza entro il 30 settembre 2021
La Legge di Bilancio 2021 (Legge 30/12/20, n. 178) ha previsto - quale misura agevolativa per fronteggiare l’emergenza Covid - un esonero contributivo parziale in favore dei lavoratori autonomi e professionisti (sia iscritti all’Inps che alle Casse previdenziali private), nonché dei medici, infermieri e altri professionisti e operatori.
Fra gli altri, l’agevolazione può essere richiesta per l’anno 2021, presentando apposita istanza telematica entro il 30 settembre 2021, in favore dei lavoratori iscritti:
- alle Gestioni speciali Inps degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;
- alla Gestione separata Inps ex L. 335/95 (limitatamente a coloro che dichiarano redditi di lavoro autonomo e ai professionisti e altri operatori sanitari ex L. 11.1.2018 n. 3).
In sintesi:
- l’esonero spetta a chi abbia percepito nel periodo di imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbia subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019;
- il beneficiario non deve inoltre essere titolare, nel periodo oggetto di esonero, né di contratto di lavoro subordinato (escluso quello intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità) né di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità od altro emolumento avente le medesime finalità;
- è necessario che il soggetto sia regolare a livello contributivo.
L’esonero spetta nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun iscritto alla Gestione Artigiani/Commercianti (nel caso di imprese familiari, il beneficio si applica anche ai contributi versati dal titolare dell’impresa e relativi ai collaboratori familiari) o professionista. Ad esempio, nel limite massimo indicato:
- per gli iscritti alla Gestione Artigiani/Commercianti, l’esonero ha ad oggetto i contributi sul minimale di competenza del 2021, con scadenza entro il 31/12/2021;
- per gli iscritti alla Gestione Separata, l’esonero ha ad oggetto i contributi complessivi dovuti in acconto per l’anno 2021.
Si segnala che, tuttavia, sono previste specifiche condizioni e limiti di spesa complessivi superati i quali l’agevolazione individuale viene ridotta proporzionalmente.
L’Inps ha precisato che l’esonero non ha effetti penalizzanti ai fini pensionistici, in quanto è previsto l’accredito della contribuzione oggetto di esonero sull’estratto conto previdenziale del soggetto interessato (è tuttavia necessario che la contribuzione non oggetto di esonero venga integralmente pagata).
Inoltre:
- qualora siano già stati versati contributi Inps oggetto di esonero (ad esempio, le prime due rate dei minimali 2021), sarà successivamente possibile presentare istanza all’Inps entro il 31/12/21, per recuperare quanto non dovuto, mediante rimborso o compensazione;
- le somme dovute all’Inps - eccedenti la misura dell’esonero - dovranno essere versate.
E’ opportuno che i professionisti iscritti alle Casse previdenziali private (es. Cassa Forense, Inarcassa, etc.) verifichino con le rispettive Casse le condizioni e le modalità di accesso all’agevolazione.