Eventi catastrofali: dal 31 marzo 2025 in vigore l'obbligo di copertura assicurativa

Confermato l'obbligo dal Decreto Milleproroghe 2025

 
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Il Decreto Milleproroghe 2025 (D.L. 20/2024) ha confermato l’obbligo, per le aziende iscritte al Registro Imprese, di stipulare entro il 31 marzo 2025 contratti assicurativi a copertura dei danni subiti dai loro beni immobili e strumentali a causa di calamità naturali ed eventi catastrofali (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni). 

Inizialmente, la scadenza per la stipula delle polizze era fissata al 31 dicembre 2024, ma il Decreto Milleproroghe ha concesso una proroga fino al 31 marzo 2025 per la maggior parte delle aziende, estendendo ulteriormente il termine al 31 dicembre 2025 per quelle attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura.

Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.

La sintesi del combinato disposto di legge, integrata dal DM 30.1.2025 n. 18 
  1. Finalità della normativa
    L’obbligo assicurativo è stato introdotto per garantire una più rapida copertura economica alle imprese colpite da eventi calamitosi, riducendo al contempo l’onere finanziario per lo Stato.

  2. Soggetti obbligati ed esclusioni
    Devono stipulare la polizza tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, ad eccezione delle imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c., che continuano a rientrare nella disciplina del Fondo mutualistico nazionale.

  3. Beni oggetto di copertura
    La polizza copre i danni a:
    Terreni
    Fabbricati destinati all’attività d’impresa
    - Impianti e macchinari
    - Attrezzature industriali e commerciali
    Sono esclusi dalla copertura i beni immobili abusivi e quelli non conformi alle normative urbanistiche.

  4. Eventi catastrofali coperti
    Le polizze devono coprire i danni derivanti da:
    - Sismi
    - Alluvioni, inondazioni ed esondazioni
    - Frane
    Restano escluse alcune specifiche situazioni geologiche, come il bradisismo, così come fenomeni meteorologici intensi non espressamente menzionati dal Decreto.

  5. Imprese assicuratrici abilitate
    Le polizze possono essere sottoscritte solo presso imprese di assicurazione autorizzate in Italia all’esercizio del “Ramo 8” (incendio ed elementi naturali).

  6. Scadenze e obblighi
    Le imprese devono stipulare la polizza entro il 31 marzo 2025. Le compagnie assicurative hanno l’obbligo di contrarre, pena sanzioni da 100.000 a 500.000 euro in caso di rifiuto ingiustificato. Il mancato rispetto dell’obbligo assicurativo potrebbe incidere negativamente sull’accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche.

  7. Determinazione dei premi
    I premi assicurativi saranno calcolati proporzionalmente al rischio, tenendo conto della localizzazione dell’impresa e della vulnerabilità dei beni assicurati. Il costo stimato varia tra il 2‰ e il 4‰ del valore assicurato, con possibili aumenti per aree ad alto rischio.Le imprese saranno incentivate con riduzioni proporzionali del costo della polizza. Inoltre, i premi saranno soggetti ad aggiornamenti periodici per garantire un adeguamento continuo alla reale esposizione ai rischi.

  8. Massimali e franchigie
    Le polizze prevedono scoperti e franchigie fino al 15%, con limiti di indennizzo così definiti:
    - fino a 1 milione di euro: copertura totale fino alla somma assicurata,
    - da 1 a 30 milioni di euro: copertura fino al 70% della somma assicurata,
    - oltre 30 milioni di euro: importo negoziabile tra le parti.

  9. Trasparenza e aggiornamenti
    Le compagnie assicurative devono pubblicare le condizioni contrattuali presso i punti vendita e sui loro siti internet. Le compagnie assicurative, pur avendo l’obbligo di offrire tali coperture, potranno limitare l’assunzione di nuovi rischi qualora il loro portafoglio superi determinati massimali di tolleranza. Il Decreto Ministeriale non ha recepito la norma contenuta nella legge annuale per la concorrenza che prevedeva l’istituzione di un portale di confronto tra le offerte, gestito dall’IVASS.

Le principali criticità della norma 

Confartigianato ha evidenziato che la normativa presenta aree di incertezza, in particolare riguardo al campo di applicazione, alla determinazione dei beni assicurati e ai rischi coperti. Queste criticità potrebbero esporre le imprese alla sottoscrizione di polizze non pienamente adeguate alle loro esigenze. Di seguito le principali criticità segnalate.

  1. Definizione degli "eventi catastrofali" e criteri di inclusione/esclusione
    Il Decreto copre eventi straordinari come terremoti, alluvioni e frane, ma lascia ambiguità su fenomeni meno frequenti ma altrettanto pericolosi, come eruzioni vulcaniche o maremoti. Inoltre, manca una chiara classificazione delle zone ad alto rischio, creando il rischio di un’applicazione disomogenea della norma.

  2. Obbligatorietà o facoltatività della polizza
    Il Decreto obbliga alla copertura assicurativa solo per alcuni rischi, lasciando discrezionale l’inclusione di ulteriori eventi. Non vengono citati danni a merci, scorte e magazzino, né eventi meteorologici frequenti come precipitazioni intense e allagamenti. Inoltre, la gestione delle polizze in presenza di locazioni è poco chiara, con il rischio di sovrapposizioni e iniquità tra proprietari e locatari.

  3. Limitazioni e soglie di copertura
    Le soglie di copertura variano in base alla zona geografica e alla vulnerabilità del bene. Tuttavia, alcune aree potrebbero beneficiare di una protezione maggiore rispetto ad altre, creando disparità nell’accesso alle risorse assicurative.

  4. Integrazione con altri strumenti di protezione civile e di welfare pubblico
    Non è chiaro il rapporto tra le polizze obbligatorie e i fondi pubblici per l’emergenza. Il rischio è che alcune imprese possano trovarsi in situazioni di sovrapposizione o di esclusione dai benefici previsti da altre normative di protezione civile.

In sintesi, il DM 30 gennaio 2025 presenta ancora diverse incertezze, tra cui la definizione di "catastrofe naturale", la determinazione dell’obbligatorietà della polizza, le limitazioni di copertura e la compatibilità con le altre normative di protezione civile. Tali aspetti dovrebbero essere meglio chiariti per garantire equità e protezione adeguata per tutte le imprese.

Decreto 30 gennaio 2025 n. 18 Pubblicato in GU del 27/2/2025 (PDF)

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