Fattura: importanza della descrizione dettagliata

Il contenuto minimo della fattura è sancito dall’art. 21, c. 2, lett. g) D.P.R. 633/1972 il quale, in ordine alla descrizione, fa riferimento alla natura, quantità e qualità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione.
In caso di cessione di beni, è facile comprendere come sia essenziale la necessità di un’estrema analiticità della descrizione: ci si chiede fino a che punto tale analiticità debba spingersi nel caso di prestazione di servizi. È proprio sulle prestazioni di servizi, infatti, che ruotano le maggiori contestazioni da parte degli organi verificatori.
La fattura con indicazione generica della descrizione comporta, in generale, l’indetraibilità dell’Iva e l’indeducibilità del costo. Secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non si tratta di una mera irregolarità formale, ma di un’irregolarità sostanziale, in quanto la descrizione deve consentire di verificare il rispetto del principio di inerenza.
Incombe al contribuente l’onere di dimostrare il rispetto di tale principio proprio attraverso la fattura, che costituisce il documento principale atto a provare l’operazione effettuata tra le parti.