La riforma degli ammortizzatori sociali nella Legge di Bilancio 2022
La Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) ha riformato il sistema degli ammortizzatori sociali, modificando l’assetto introdotto dal D. Lgs. 148/2015 di attuazione del c.d. Jobs Act.
La riforma si propone l’obiettivo di garantire a tutti i lavoratori, in costanza di rapporto di lavoro, un sistema di tutela strutturato che sia in grado di cogliere le dinamiche di tutti i settori produttivi, adeguando e differenziando i trattamenti di integrazione salariale, secondo le caratteristiche settoriali e dimensionali delle aziende.
Le novità di maggiore rilievo riguardano quindi:
- l’ampliamento del campo di applicazione degli ammortizzatori sociali, prevedendo la possibilità di ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale da parte di tutti i datori di lavoro indipendentemente dal requisito occupazionale,
- l’estensione dei soggetti destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, nonché
- l’aumento della misura dei trattamenti stessi.
A differenza della disciplina previgente, a partire dalle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, possono beneficiare dei trattamenti di integrazione salariale tutti i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti di qualunque tipo e i lavoratori a domicilio. Restano comunque esclusi i dirigenti.
Invece, per quanto riguarda i criteri di computo dei dipendenti, ai fini della determinazione delle soglie dimensionali previste dalle diverse tipologie di trattamento di integrazione salariale, i dirigenti sono ora ricompresi, così come i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.
Un’altra novità riguardante il personale, attiene l’anzianità minima di servizio che il lavoratore deve possedere alla data di presentazione della domanda di accesso ai trattamenti di integrazione salariale. Tale requisito viene ora ridotto a 30 giorni, in luogo dei precedenti 90 giorni.
La riforma degli ammortizzatori sociali introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 estende l’operatività dei trattamenti di integrazione salariale e, anche tramite una ridefinizione dell’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà bilaterali, ne amplia le tutele.
In primis, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la cassa integrazione straordinaria viene estesa a tutti i datori di lavoro, non coperti da fondi di solidarietà bilaterali o alternativi, che occupano in media più di 15 dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, indipendentemente dal settore di inquadramento.
Di conseguenza, anche i relativi obblighi contributivi ai fini CIGS vengono estesi a tutti i datori di lavoro che soddisfino comunque il requisito dimensionale dei 15 lavoratori.
A titolo esemplificativo, il Ministero del lavoro, con la circolare n. 1/2022, ha precisato che la disciplina della CIGS e i relativi obblighi contributivi si estendono anche ai datori di lavoro che sono iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), che occupano mediamente un numero di dipendenti compreso tra 15 e 50.
Altra significativa novità riguarda appunto il Fondo di integrazione salariale (FIS), ora garantito a tutti i datori di lavoro non rientranti nell’ambito di applicazione della Cassa integrazione ordinaria e non ricompresi nei Fondi di solidarietà bilaterali o alternativi e che occupano almeno un dipendente.
Si tratta di quei datori di lavoro che, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID, fino al 31 dicembre 2021, non rientrando in nessuno degli ammortizzatori sociali ordinari, hanno beneficiato della c.d. cassa integrazione guadagni in deroga, “CIGD”.
Cambiano anche le aliquote del contributo ordinario FIS che, alla presenza di determinate condizioni, sarà caratterizzato da una riduzione per i periodi paga compresi tra gennaio e dicembre 2022.
La Legge di Bilancio 2022 interviene poi sui fondi di solidarietà bilaterali, prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2022, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale devono provvedere a stipulare appositi accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, volti a costituire fondi di solidarietà bilaterali per tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente e non rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie (CIGO), garantendo così ai lavoratori occupati una tutela analoga. La contribuzione e le prestazioni di tali fondi dovranno conformarsi a quelle previste per il Fondo di integrazione salariale (FIS).
Come noto, l’ammontare dell’indennità di integrazione salariale viene corrisposto nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale entro dei massimali mensili, differenziati, finora, in base alla retribuzione mensile di riferimento del lavoratore ed entrambi soggetti a rivalutazione annuale a cura dell’INPS.
Per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, il massimale non è più differenziato in base alla retribuzione mensile di riferimento del lavoratore, ma diventa unico ed indipendente dalla predetta retribuzione.
In particolare, è previsto che l’importo del trattamento di integrazione salariale, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, non può superare un importo massimo mensile rivalutato annualmente dall’INPS (pari per l’anno 2021 ad euro 1.199,72 lordi).
La modifica, dunque, provoca un aumento nella misura del trattamento di integrazione salariale soprattutto per le retribuzioni mensili lorde più basse, non superiori ad euro 2.159,48 che, fino al 31 dicembre 2021, beneficiavano di un trattamento non superiore ad euro 998,18 lordi.