Mancata emissione di scontrini e ricevute ravvedibile fino al 15 dicembre 2023
Con la pubblicazione del “Decreto Energia” nella Gazzetta Ufficiale del 29.09.2023, è divenuta operativa la norma che consente di regolarizzare la mancata certificazione dei corrispettivi da parte dei soggetti con Partita Iva.
In particolare, in base a quanto disposto dal D.L. 131/2023, i contribuenti che dal 1.01.2022 e fino al 30.06.2023 hanno commesso una o più violazioni possono mettersi in regola beneficiando delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso anche se le stesse violazioni sono state già constatate con un processo verbale. È il caso, per esempio, del commerciante che ha ricevuto il pagamento ma non ha poi certificato i corrispettivi (emettendo i relativi “scontrini”).
Rientrano nel perimetro della norma le violazioni già constatate fino alla data del 31.10.2023, purché il ravvedimento sia effettuato entro il 15.12.2023, mentre restano escluse quelle per le quali siano state eventualmente già irrogate le sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate alla data di perfezionamento del ravvedimento. Inoltre, le violazioni così regolarizzate non saranno considerate nel computo ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria di sospensione dell’attività.