Modelli INTRASTAT: novità dal 2022

Approvati i nuovi modelli e istruzioni di compilazione

 
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Il D.Lgs. n. 192/2021 ha introdotto - fermi tutti gli altri requisiti - due nuove condizioni per l'applicazione del regime di non imponibilità IVA alle cessioni intra-UE, ovvero:

  • la necessità che il cessionario comunichi al cedente il numero identificativo IVA e
  • che il cedente compili gli elenchi INTRASTAT o ne giustifichi la mancata compilazione (art. 41 co. 2-ter del D.L. n. 331/93).

Con la determinazione n. 493869/2021 dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, d’intesa con le Entrate e l’ISTAT, sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e le nuove istruzioni di compilazione. Le nuove modalità di presentazione si applicano a decorrere dalle operazioni effettuate nell’anno 2022.

Riepiloghiamo sinteticamente le principali novità per le cessioni di beni (modello INTRA-1 bis):

  • i dati relativi alla natura della transazione (ad esempio, trasferimento della proprietà, restituzione, etc.) sono stati disaggregati in due colonne A e B (quest’ultima obbligatoria solo per quei soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività, presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore delle spedizioni superiore a 20 milioni di euro);
  • è stata prevista una semplificazione per le spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, in base alla quale è possibile utilizzare il codice convenzionale “99500000”;
  • è introdotto, ai fini statistici, il dato relativo al Paese di origine delle merci.

Inoltre, è stata introdotta la sezione 5 del modello INTRA-1, vale a dire il nuovo elenco INTRA-1 sexies, per le operazioni in regime di “call-off stock”. Viene così regolamentata la comunicazione del trasferimento di beni all’estero presso il destinatario finale, nel caso di differimento della cessione al momento del prelievo dei beni da parte del cliente UE nel proprio Stato.

La compilazione dell’elenco INTRA-1 sexies diviene, così, un adempimento che si aggiunge alla tenuta del registro di cui all’art. 50 comma 5-bis del DL 331/93, ove riportare l’identità e il numero di partita IVA del soggetto passivo destinatario dei beni.

Per gli acquisti di beni (modello INTRA-2 bis), è confermata l’abolizione della presentazione del Modello INTRASTAT su base trimestrale.

Per i soggetti tenuti alla presentazione mensile, la soglia di presentazione è innalzata a 350.000 euro (per gli acquisti effettuati nel trimestre o in almeno uno dei quattro trimestri precedenti), rispetto alla precedente soglia di 200.000 euro.
 

Acquisti di beni inferiori a 350.000 euro in ciascuno dei 4 trimestri prcedenti >> NO presentazione
Acquisti di beni pari o superiori a 350.000 euro in ciascuno dei 4 trimestri prcedenti >> Presentazione MENSILE ai soli fini statistici
 

Inoltre, negli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (INTRA-2 bis) non sono più rilevate le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore e all’ammontare delle operazioni in valuta.

Così come per le cessioni, anche per gli acquisti di beni:

  • è possibile avvalersi del codice convenzionale “99500000”, nel caso di spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro;
  • i dati relativi alla natura della transazione sono stati suddivisi in due colonne A e B (quest’ultima non obbligatoria nel caso in cui il valore degli acquisti non superi 20 milioni di euro).

Relativamente alle prestazioni di servizi ricevute (modello INTRA-2 quater):
 

Servizi ricevuti inferiori a 100.000 euro in ciascuno dei 4 trimestri precedenti >> NO presentazione
Servizi ricevuti pari o superiori a 100.000 
in ciascuno dei 4 trimestri precedenti >> Presentazione MENSILE ai soli fini statistici


Non è più prevista l’indicazione dei dati relativi al codice IVA del fornitore, all’ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione del servizio, alla modalità di incasso del corrispettivo, nonché al Paese di pagamento.
Resta possibile riepilogare, sommando i relativi importi, tutti i servizi ricevuti che presentano medesime caratteristiche, vale a dire il caso in cui siano uguali lo Stato della controparte, il codice del servizio, nonché il numero e la data della fattura (se forniti).

 
 

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