Sanatoria fiscale per i soggetti ISA che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale
Con l'obiettivo di aumentare l’appetibilità di adesione al Concordato preventivo biennale, in sede di conversione del cosiddetto “Decreto Omnibus” è stata introdotta una specifica disposizione che consente ai soggetti ISA l’accoppiata concordato preventivo biennale 2024 - 2025 e sanatoria annualità 2018 - 2022.
La sanatoria, o meglio il “regime di ravvedimento”, di queste annualità prevede la graduale determinazione del maggior imponibile e dell’imposta richiesta per la definizione, in base al punteggio ISA, con un contestuale allungamento dei termini di decadenza dell’accertamento.
I soggetti ISA che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale 2024 - 2025 possono applicare il “regime di ravvedimento”, versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali calcolata su una percentuale del reddito d’impresa / lavoro autonomo dichiarato in ciascuna annualità, così individuata.
La base imponibile è costituita dalla differenza tra:
- reddito d’impresa / lavoro autonomo dichiarato in ciascuna annualità
e - incremento dello stesso calcolato nelle seguenti misure:
5% - punteggio ISA pari a 10
10% - punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10
20% - punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8
30% - punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6
40% - punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4
50% - punteggio ISA inferiore a 3
Per il 2018 / 2019 / 2022 l’imposta sostitutiva dovuta è così individuata:
10% - punteggio ISA pari o superiore a 8
12% - punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8
15% - punteggio ISA pari o superiore a 86
Per il 2020 e 2021, in considerazione dell’emergenza COVID-19, l’imposta sostitutiva è diminuita del 30%.
L’imposta sostitutiva da versare per ciascuna annualità non può essere inferiore a € 1.000.
La sanatoria richiede anche il versamento di un’imposta sostitutiva dell’IRAP, pari al 3,9%, applicata al maggior valore della produzione netta (VAP) determinato con le medesime modalità sopra accennate ai fini II.DD.
Per il 2020 e 2021, in considerazione dell’emergenza COVID-19, l’imposta sostitutiva è diminuita del 30% (la stessa risulta quindi pari al 2,73%).
In pratica il costo della sanatoria può essere determinato utilizzando direttamente le seguenti percentuali.
Punt eggio ISA |
SANATORIA 2018 - 2019 - 2020 |
SANATORIA 2018 - 2019 - 2020 |
||
Costo ai fini II.DD (*) |
Costo ai fini Irap (*) |
Costo ai fini II.DD (*) |
Costo ai fini Irap (*) |
|
10 |
0,5% |
0,195% |
0,35% |
0,1365% |
≥ 8 - < 10 |
1% |
0,39% |
0,7% |
0,273% |
≥ 6 - < 8 |
2,4% |
0,78% |
1,68% |
0,546% |
≥ 4 - < 6 |
4,5% |
1,17% |
3,15% |
0,819% |
≥ 3 - < 4 |
6% |
1,56% |
4,2% |
1,092% |
< 3 |
7,5% |
1,95% |
5,25% |
1,365% |
(*) Applicabile al reddito d'impresa / lavoro autonomo o VAP dichiarato per l'annualità di riferimento.
Il versamento delle imposte sostitutive va effettuato:
- in un’unica soluzione, entro il 31.3.2025
oppure, - ratealmente, in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale
Uno degli aspetti più interessanti del “ravvedimento speciale 2018-2022” è la protezione che offre contro gli accertamenti basati su presunzioni semplici, come previsto dagli articoli 39 del D.P.R. 600/1973 e 54 del D.P.R. 633/1972. Questa copertura rappresenta un significativo vantaggio per le imprese, riducendo il rischio di future contestazioni fiscali. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che questa protezione non si estende alle contestazioni già constatate o per le quali sia stato notificato un atto di accertamento prima dell’adesione al super ravvedimento.
Gli accertamenti basati su presunzioni semplici sono strumenti che l’Amministrazione Finanziaria utilizza per determinare il reddito imponibile dei contribuenti quando le loro dichiarazioni risultano incomplete, inesatte o non veritiere. Gli accertamenti basati su presunzioni semplici consentono all’Amministrazione Finanziaria di individuare redditi o ricavi non dichiarati utilizzando inferenze logiche basate su elementi concreti e oggettivi provenienti dall’esame della situazione complessiva del contribuente e delle sue capacità contributive.
Restano invece esclusi dalla sanatoria le seguenti tipologie di accertamento fiscale:
- accertamenti induttivi puri (in caso di gravi irregolarità contabili);
- accertamenti derivanti da indagini finanziarie;
- accertamenti in presenza di reati fiscali.