Smart working: le novità dal 1° settembre 2022

Il datore di lavoro deve sottoscrivere un accordo individuale con il dipendente.

 
smart working

La Legge n. 122 del 4 agosto 2022, di conversione del D.L. n. 73/2022 (c.d. decreto Semplificazioni) modifica la normativa in materia di lavoro agile, riformulando il comma 1 dell'articolo 23 della Legge n. 81/2017.

In particolare, dal 1° settembre 2022, i datori di lavoro non potranno più ricorrere al cosidetto smart working semplificato, implementato per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19 e, laddove intendano adottare tale modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, dovranno attenersi alla disciplina del lavoro agile prevista dalla Legge 81/2017.

In ragione di ciò, dal 1 settembre 2022 per ricorrere allo smart working sarà necessario per il datore di lavoro:

  • sottoscrivere un accordo individuale con il dipendente, da conservare per un periodo di 5 anni;
  • comunicare telematicamente al Ministero del Lavoro - entro il termine di 5 giorni dalla decorrenza del medesimo accordo – i dati relativi ai nominativi dei dipendenti e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.
    In sede di prima applicazione delle nuove modalità, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.
Il contenuto dell’accordo individuale

All’interno dell’accordo individuale di smart working devono essere regolati specifici aspetti, come ad esempio:

  • la durata dell'accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
  • i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
  • le forme di esercizio del potere direttivo e le condotte da cui possono derivare sanzioni disciplinari;
  • la fornitura degli strumenti di lavoro;
  • i tempi di riposo, le cosiddette fasce di reperibilità e le misure necessarie per assicurare la disconnessione;
  • le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali;
  • le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa svolta all'esterno.
Sanzioni

In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del Lavoro, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

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