Bonus Formazione 4.0: più vantaggi solo per chi certifica le competenze

Le spese ammissibili riguadano le attività di formazione per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie

 
digital transformation update

Introdotto alcuni anni fa, il Bonus Formazione 4.0 si è rivelato un valido strumento per migliorare, o acquisire, competenze nel mondo del digitale e delle tecnologie avanzate in linea con il Piano nazionale Impresa 4.0.

Ora l’agevolazione si fa ancora più vantaggiosa - l’aliquota per le piccole imprese passa dal 50% al 70% mentre quella per le medie imprese dal 40% al 50% - ma anche più blindata, perché il risparmio più alto si otterrà solo se si accetteranno certificazioni e test.

L’incremento si applica ai progetti di formazione che hanno preso il via dopo la data del 18 maggio 2022. Le imprese che non si sottoporranno a certificazioni e test, anche se hanno avviato i progetti dopo il 18 maggio, beneficeranno di aliquote ridotte: 35% per le piccole e 40% per le medie. 

I massimali per le imprese

Il Decreto Aiuti non ha modificato i limiti di beneficio annuo per singola azienda: 300mila euro per le piccole imprese, 250mila per quelle medie e 300mila per le grandi imprese (per le quali, però, resta inalterata la quota dell’agevolazione fissata al 30%).

A chi rivolgersi per una formazione certificata

Il Ministero dello Sviluppo economico (Mise) ha chiarito che la maggiorazione delle aliquote si applica solo nel caso in cui la formazione è erogata da soggetti qualificati esterni all’impresa:

  • i soggetti accreditati per la formazione finanziata presso la regione o la provincia autonoma in cui l’impresa ha sede legale o la sede operativa,
  • le università, pubbliche o private e le strutture a loro collegate,
  • i soggetti accreditati presso i Fondi interprofessionali,
  • quelli in possesso della certificazione di qualità ISO 9001 EA 37.

Ma il “bollino” di formatori - si legge su Il Sole 24 Ore - «ora viene concesso anche ai Competence center 4.0 e agli European digital innovation hub selezionati dalla Commissione europea».

Per poter ottenere il bonus, la durata minima della formazione, di base o specifica, deve essere di 24 ore, in aula o attraverso lo strumento dell’e-learning. In quest’ultimo caso, però, bisogna che siano assicurate specifiche modalità per controllare che la partecipazione ai corsi da parte dei dipendenti sia effettiva e continuativa. E per verificare, infine, i risultati raggiunti.

La consegna dell’attestato solo dopo test finale

Per accertare il livello di competenze, le imprese dovranno compilare un questionario standard, a disposizione su una piattaforma online, secondo modalità che saranno poi definite da un decreto del Mise. «Sulla base dei risultati del test e in funzione delle esigenze delle imprese - si legge ancora su Il Sole 24 Ore - il formatore stabilisce il contenuto e la durata delle attività formative di base e le specifiche del progetto, applicando moduli e sotto moduli sulle diverse tecnologie abilitanti 4.0». In ultimo, sarà obbligatorio sottoporsi, e superare, un test finale. Solo in quel momento il formatore rilascerà al dipendente un attestato che certifica l’acquisizione, o il consolidamento, delle competenze nelle tecnologie oggetto del corso.

Spese ammissibili

Le spese di formazione debbono riguardare attività di formazione rivolte al personale dipendente svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0: big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber- fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva (o stampa tridimensionale), internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate nei seguenti ambiti:

  • Vendita e marketing
  • Informatica e tecniche
  • Tecnologie di produzione
Spese non ammissibili

Sono escluse dall’agevolazione le spese di formazione ordinaria, o periodica, organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

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