Cause di esclusione dal regime forfetario

In base all’art. 1 co. 57 lett. d-ter) della L. 190/2014, l’applicazione del regime forfetario è condizionata dal fatto che, nell’anno precedente, siano percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, non eccedenti l’importo di 30.000 euro.
Per effetto della previsione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la risposta a interpello 3.5.2023 n. 311, che sono esclusi dal regime forfetario i titolari di redditi astrattamente riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori alla soglia di 30.000,00 euro, a prescindere dalla loro tassazione in Italia o dall’ammontare delle imposte corrisposte sui medesimi. Ciò che rileva ai fini dell’applicazione della causa di esclusione è l’esistenza di tali redditi e il loro ammontare.
Con riferimento all'interpello, è stato escluso dal regime forfetario il soggetto che percepiva una pensione di vecchiaia eccedente 30.000,00 euro, ancorché questa fosse esente da imposte in Italia.