Estinzione del processo tributario per effetto della “rottamazione dei ruoli”

Con la conversione in legge del DL 84/2025 (Legge n. 108/2025), è stata introdotta una norma di interpretazione autentica che modifica l’applicazione dell’art. 1, comma 236, della L. 197/2022.
La nuova disposizione stabilisce che il processo tributario si estingue immediatamente con il pagamento della prima rata della rottamazione, senza attendere il versamento integrale del debito.
Procedura
Il giudice tributario può dichiarare l’estinzione d’ufficio, su presentazione di:
- dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;
- comunicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- prova del pagamento della prima o unica rata.
Destinatari
La norma si applica a:
- contribuenti che hanno aderito alla rottamazione ai sensi della L. 197/2022;
- soggetti riammessi alla definizione agevolata ai sensi del DL 202/2024 (conv. L. 15/2025), anche se decaduti per irregolarità nei pagamenti.
Decorrenza ed effetti
Il pagamento della prima rata determina l’estinzione immediata del giudizio sospeso a partire dal 2.8.2025 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 84/2025).
Vengono quindi impattati i processi attualmente sospesi.
La norma specifica che sono immediatamente inefficaci le sentenze di merito non ancora definitive emanate prima della presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli e i provvedimenti di sospensione.
Inoltre, le somme versate a qualsiasi titolo nelle more del giudizio in cui è sopraggiunta la presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli “restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili”.