Trasferimento delle detrazioni per interventi edilizi agli eredi: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con il principio di diritto n. 7 del 2 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla possibilità di trasferire le detrazioni fiscali relative agli interventi edilizi dall’originario beneficiario ai suoi eredi. Questi chiarimenti mirano a garantire un’interpretazione uniforme delle norme contenute nell’art. 16-bis, comma 8, del TUIR (che disciplina la detrazione IRPEF per interventi di recupero edilizio, il cosiddetto “bonus verde” e il superbonus) e nell’art. 9 del DM 6 agosto 2020, relativo alla detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici.
Quando le detrazioni per interventi edilizi vengono utilizzate tramite la dichiarazione dei redditi, il trasferimento dell’immobile oggetto degli interventi può comportare anche il trasferimento delle quote residue di detrazione non ancora utilizzate. In particolare:
- In caso di vendita dell’immobile: la detrazione non ancora utilizzata viene trasferita all’acquirente persona fisica per i periodi d’imposta residui, salvo diverso accordo tra le parti.
- In caso di decesso del beneficiario: il diritto alla detrazione si trasferisce, per intero, esclusivamente all’erede che mantiene la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Nel caso di decesso del beneficiario, gli eredi possono subentrare nella detrazione solo se conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Questo vale anche se il decesso avviene nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nessuna quota è ancora stata fruita.
- Se l’immobile è locato o concesso in comodato a terzi, l’erede non può beneficiare della detrazione, poiché non detiene materialmente e direttamente l’immobile.
- Se ci sono più eredi, la detrazione spetta interamente solo a quello che ha l’immobile a propria disposizione, mentre gli altri non possono beneficiarne.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che non è necessario che l’erede abbia la detenzione materiale e diretta dell’immobile al momento dell’apertura della successione. Questo requisito deve essere verificato ogni anno.
Di conseguenza:
- in alcuni anni, l’erede potrebbe non poter usufruire della quota di detrazione se non detiene l’immobile per l’intero anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e per l’intero immobile.
- anche la locazione a terzi di una sola parte dell’immobile o per una parte dell’anno comporta la perdita del diritto alla detrazione per quell’annualità.
- il numero di eredi che soddisfano il requisito può cambiare di anno in anno; in tal caso, la quota di detrazione deve essere ripartita tra gli eredi che rispettano il requisito nell’anno di riferimento.