Cessione illegittima di ramo di azienda: conseguenze retributive per il datore cedente
In caso di dichiarazione di inefficacia della cessione di un ramo di azienda, il lavoratore illegittimamente ceduto ha diritto al ripristino de iure e de facto del rapporto di lavoro con il datore di lavoro cedente e al pagamento da parte di quest’ultimo delle retribuzioni nelle more maturate e non pagate a fronte della messa a disposizione delle energie lavorative da parte del lavoratore. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza del 3 novembre 2022, n. 32378.
Un contratto di cessione del ramo di azienda veniva dichiarato nullo dal Tribunale di Napoli e, per l’effetto, l’azienda cedente veniva condannata a ripristinare il rapporto di lavoro della lavoratrice ceduta e a versare, a favore della stessa, le retribuzioni maturate dal momento della cessione illegittima sino al ripristino del rapporto di lavoro.
L’azienda cedente sosteneva invece che dalle retribuzioni dovute alla lavoratrice avrebbero dovuto essere detratte le retribuzioni già versate a favore della stessa dall’azienda cessionaria.
La Corte di Appello di Napoli rigettava anch’essa l’eccezione dell’azienda cedente che pertanto presentava ricorso per la cassazione della sentenza.
La Suprema Corte di Cassazione ha preliminarmente statuito che, in ipotesi di cessione del ramo di azienda illegittima, il lavoratore - illecitamente ceduto - ha diritto al ripristino del rapporto di lavoro presso l’azienda cedente ed al pagamento delle retribuzioni nelle more maturate e non pagate, previa messa a disposizione delle sue energie lavorative.
Aggiunge inoltre che non vi è alcuna possibilità per l’azienda cedente di detrarre dalle retribuzioni da versare quanto già corrisposto dal cessionario a titolo di retribuzione.
A parere della Corte, infatti, in ipotesi di cessione dell’azienda o del ramo di azienda illegittima, i rapporti di lavoro che si instaurano con il lavoratore sono due, distinti e diversi: un rapporto di fatto tra il lavoratore ed il cessionario (effettivo utilizzatore della prestazione di lavoro) ed un rapporto ulteriore ripristinato nei confronti dell’originario datore di lavoro (tenuto alla corresponsione delle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora del lavoratore).
Infatti, accanto ad una prestazione materiale resa in favore del cessionario con il quale il lavoratore illegittimamente trasferito ha instaurato un rapporto di lavoro di fatto, vi è una ulteriore prestazione di lavoro giuridicamente resa in favore dell’originario datore di lavoro, con il quale il rapporto di lavoro è stato, di diritto, ripristinato e comunque non meno rilevante sul piano del diritto.
Infatti soltanto un legittimo trasferimento d’azienda che comporta la continuità del rapporto di lavoro che resta unico ed immutato nei suoi elementi oggettivi esclusivamente qualora ricorrano i presupposti di cui all’articolo 2112 c.c. che, in deroga all’articolo 1406 c.c., consente la sostituzione del contraente senza il consenso del ceduto.
Conseguentemente al lavoratore spetta la retribuzione tanto se la prestazione sia effettivamente eseguita quanto se il datore di lavoro versa in una situazione di mora accipienti nei suoi confronti.
Per la Corte di Cassazione, dunque, le somme versate dal cessionario non possono essere scomputate perché non trova applicazione il principio della compensatio lucri cum damno: l’importo ingiunto al cedente non è infatti un risarcimento ma è una richiesta a titolo di retribuzione.