Gestori di piattaforme digitali: comunicazione dei dati entro il 31 gennaio 2024
Entro il 31.01.2024 i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e, ad alcune condizioni, i gestori stranieri non-Ue (Fpo) dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e app. Successivamente, entro il 29.02.2024, l’Amministrazione Finanziaria dovrà condividere queste informazioni con le autorità degli altri Paesi Ue, in base allo Stato di residenza del venditore, ricevendo a sua volta quelle relative ai venditori (persone fisiche o giuridiche) residenti in Italia.
Con il provvedimento 20.11.2023 n. 406671, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le regole operative (previste dal D.Lgs. 32/2023 attuativo della direttiva Ue 2021/514 (direttiva Dac7 ) in materia di scambio automatico delle informazioni nel settore fiscale forniti dai gestori di piattaforme online.
Rientrano nell’obbligo di comunicazione le seguenti tipologie di attività:
- e-commerce;
- affitto di beni immobili;
- offerta di servizi personali (intendendosi per tali i servizi basati sulla durata o sull’esecuzione di compiti da parte di una o più persone e svolti su richiesta di un utente, on ine od offline, dopo essere stati facilitati dalla piattaforma);
- noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.
Viceversa, sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i casi seguenti:
- grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero (ovvero quelli con oltre 2.000 attività “pertinenti”), per i quali l’Amministrazione Finanziaria dispone di altri flussi di dati;
- piccoli inserzionisti (venditori per i quali il gestore di piattaforma ha facilitato meno di 30 locazioni e l’importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non supera la soglia di 2.000 euro nell’anno).
Compiti degli obbligati
Sono obbligati alla comunicazione i gestori di piattaforme che rientrano in almeno uno dei casi seguenti:
- sono residenti ai fini fiscali in Italia;
- sono costituiti, disciplinati o regolamentati secondo la legge dello Stato;
- hanno la sede di direzione (compresa la sede di direzione effettiva) nel territorio dello Stato;
- hanno in Italia una stabile organizzazione.
Sono inoltre obbligati gli FPO (Foreign Platform Operator), ossia i gestori stranieri non qualificati non-Ue, tenuti a comunicare i dati all'Agenzia delle Entrate: è il caso, ad esempio, degli operatori che facilitano la locazione di immobili situati in Italia. Nello specifico, i gestori di piattaforma obbligati all’adempimento sono tenuti a comunicare le seguenti informazioni:
- codice fiscale (o l’IIN) del soggetto che effettua la comunicazione;
- indirizzo di posta elettronica del soggetto che effettua la comunicazione;
- informazioni previste dall’art. 11, c. 1 D.Lgs. 32/2023, tra cui quelle relative ai venditori registrati e che svolgono attività pertinente sulla piattaforma;
- codice fiscale italiano (ove presente) dei venditori oggetto di comunicazione cui si riferiscono le informazioni.
Le comunicazioni devono essere inviate attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate tramite file predisposti secondo il formato Xml descritto nell’allegato n. 1 “Tracciato XML e schema XSD” al provvedimento.
Tempi della comunicazione
Considerato che le comunicazioni devono essere effettuate entro il 31.01 dell’anno successivo all'anno cui si riferisce la comunicazione, le prime dovranno essere effettuate entro il prossimo 31.01.2024. Salvo cause di forza maggiore, entro 5 giorni lavorativi successivi a quello di protocollazione del file, l’Agenzia delle Entrate dovrà certificare, con ricevuta, l’avvenuta presentazione delle comunicazioni e il relativo esito.
In caso di scarto, è necessario riprovarci.
Scelta dello Stato membro
I gestori obbligati alla comunicazione possono scegliere di adempiere all’obbligo in un altro Paese Ue. In questo caso, entro il 31.01 dell’anno successivo all’anno cui si riferisce la comunicazione, occorrerà comunicare all’Agenzia delle Entrate:
- denominazione;
- codice fiscale;
- Stati membri di residenza, ovvero gli ulteriori Stati membri (in cui si sono costituiti o in cui si trova la sede della direzione o, ancora, in cui è situata la stabile organizzazione);
- Nif, se presente;
- domicilio fiscale;
- Stato membro in cui si è deciso di adempiere all’obbligo di comunicazione;
- dichiarazione di aver provveduto a informare di tale scelta le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati.
Scambio di informazioni con le altre autorità Ue
Il contenuto delle comunicazioni inviate dai gestori di piattaforme è trasmesso, anche in caso di intempestività, dall’Agenzia alle altre Autorità competenti degli Stati membri di residenza dei venditori segnalati e, qualora questi dovessero fornire servizi di locazione di beni immobili, alle Autorità competenti degli Stati membri in cui gli stessi immobili sono situati, entro i due mesi successivi alla fine del periodo di comunicazione cui le stesse si riferiscono. Il primo scambio di informazioni sarà effettuato entro il 29.02.2024.
La ricezione delle informazioni in questione implica un trattamento di dati personali che sarà effettuato dall’Agenzia delle Entrate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e tutela della riservatezza (i relativi dati saranno conservati per il tempo minimo necessario allo svolgimento delle proprie attività istituzionali e al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati).