Il rimborso del credito IVA: quando conviene e come richiederlo nel Modello IVA 2026

La chiusura del Modello IVA 2026 può generare un’eccedenza a credito. In questi casi, il contribuente ha tre possibilità operative: utilizzare il credito in detrazione nelle liquidazioni periodiche, impiegarlo in compensazione tramite modello F24 oppure richiederne il rimborso, a condizione che siano rispettati specifici requisiti normativi.
Le tre opzioni non sono alternative tra loro e possono coesistere. Proprio per questo, la scelta richiede una valutazione attenta, perché incide direttamente su liquidità, controlli e adempimenti formali.
La richiesta di rimborso del credito IVA è ammessa quando ricorre almeno uno dei requisiti previsti dall’art. 30, comma 3, del DPR 633/72.
Uno dei casi più frequenti è quello in cui l’aliquota media degli acquisti risulta superiore all’aliquota media delle vendite. Questa situazione si verifica tipicamente nelle attività che effettuano operazioni imponibili con aliquote ridotte, sostenendo però acquisti gravati da aliquote IVA più elevate.
Il rimborso è inoltre consentito quando le operazioni non imponibili superano il 25% del totale delle operazioni effettuate. Rientrano in questa fattispecie, ad esempio, le esportazioni e le operazioni assimilate, le cessioni intracomunitarie e le operazioni effettuate con lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e gli organismi internazionali.
Un ulteriore presupposto riguarda l’acquisto di beni ammortizzabili o il sostenimento di costi per studi e ricerche. In questi casi, il rimborso spetta esclusivamente per l’IVA relativa a tali componenti. Sono inclusi i fabbricati strumentali (al netto del valore del terreno), i beni acquisiti in leasing, i lavori in appalto e gli acconti su beni ammortizzabili.
Il diritto al rimborso sussiste anche quando vi è una prevalenza di operazioni non soggette a IVA, ossia operazioni non territoriali di cui agli articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/72, purché queste superino il 50% del totale delle operazioni.
In caso di cessazione dell’attività, il rimborso del credito IVA spetta sempre, anche per importi inferiori a 2.582,28 euro.
È infine possibile richiedere il rimborso della minore eccedenza del triennio, determinata confrontando i crediti IVA maturati negli ultimi tre anni, al netto di quanto già compensato o rimborsato.
Per i rimborsi fino a 30.000 euro, la normativa non richiede adempimenti aggiuntivi: non è necessario apporre il visto di conformità né prestare garanzia.
Quando il rimborso richiesto supera i 30.000 euro, la disciplina varia in funzione del profilo di rischio del contribuente.
I soggetti non a rischio possono scegliere tra l’apposizione del visto di conformità o la prestazione di una garanzia, accompagnando la richiesta con una dichiarazione sostitutiva che attesti la solidità patrimoniale e la regolarità contributiva.
Per i soggetti a rischio, invece, la garanzia è sempre obbligatoria. Rientrano in questa categoria i contribuenti che esercitano l’attività da meno di due anni (con esclusione dei lavoratori autonomi), coloro che hanno ricevuto accertamenti significativi negli ultimi due anni, chi presenta la dichiarazione senza visto di conformità o senza dichiarazione sostitutiva, nonché chi richiede il rimborso a seguito di cessazione dell’attività.
La normativa riconosce vantaggi specifici ai contribuenti con punteggi ISA elevati, consentendo l’esonero dall’obbligo di visto di conformità o garanzia entro determinati limiti.
Con un punteggio ISA pari o superiore a 9 per il periodo d’imposta 2024, oppure una media almeno pari a 9 nel biennio 2023–2024, l’esonero è riconosciuto fino a 70.000 euro.
Con un punteggio ISA pari o superiore a 8 nel 2024, o una media almeno pari a 8,5 nel biennio 2023–2024, l’esonero opera fino a 50.000 euro.
Beneficiano dell’esonero fino a 70.000 euro anche i contribuenti che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale (CPB) 2024–2025 o 2025–2026.
A seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 2024, non è più possibile negare automaticamente il rimborso del credito IVA alle società non operative.
Nel Modello IVA 2026 non è quindi più prevista la sezione dedicata all’attestazione della qualifica di “società operativa”. Resta esclusivamente la casella VA15, che deve essere barrata.
Il rimborso può essere negato solo in presenza di abuso del diritto o frode.
Il rimborso del credito IVA può essere erogato secondo diverse modalità.
La procedura ordinaria prevede l’erogazione entro tre mesi dalla richiesta, con pagamento da parte dell’agente della riscossione entro i successivi 20 giorni.
La procedura semplificata consente il rimborso entro 60 giorni, con un limite massimo elevato a 2.000.000 di euro.
È inoltre previsto il rimborso prioritario, riconosciuto a specifiche categorie di operatori, tra cui i subappaltatori che operano in reverse charge, alcune attività industriali (metalli, alluminio, aerospazio), i soggetti che applicano lo split payment entro il limite dell’IVA applicata e le attività di servizi edilizi in reverse charge.
In assenza dei requisiti previsti dalla normativa, l’Ufficio può disporre il diniego del rimborso mediante un provvedimento formale. In questi casi, l’importo richiesto può comunque essere recuperato in detrazione nella successiva liquidazione IVA.
Il rimborso può inoltre essere sospeso qualora siano stati notificati atti di accertamento o di contestazione, in presenza di un PVC (processo verbale di constatazione) o quando emergano situazioni rilevanti ai fini penali.