Illegittimo il licenziamento per assenza non tempestivamente comunicata: la sentenza della Cassazione

Nel caso in cui il contratto collettivo nazionale di lavoro preveda l’ipotesi della tardiva giustificazione, non sussiste un’assenza ingiustificata quando il lavoratore consegna il certificato medico di malattia solo dopo aver ricevuto la contestazione disciplinare. Lo ha stabilito la Cassazione civile, sezione lavoro, con sentenza n. 33134 del 3 novembre 2022.
Il lavoratore rimaneva assente dal servizio dal 21 al 27 luglio 2017 senza fornire alcuna documentazione o giustificazione dell’assenza. In data 27 luglio 2017 la società provvedeva a contestare disciplinarmente l’ingiustificatezza dell’assenza.
Soltanto a seguito della contestazione disciplinare il lavoratore presentava le proprie giustificazioni, consegnando anche al datore di lavoro un certificato di malattia per i giorni compresi tra il 21 e il 27 luglio.
Le giustificazioni del lavoratore non venivano accolte dall’impresa che pertanto, il successivo 3 agosto 2017, intimava al dipendente il licenziamento per giusta causa.
Il lavoratore impugnava il licenziamento con ricorso giudiziale innanzi al Tribunale di Firenze che, in accoglimento dello stesso, accertava l’illegittimità del licenziamento per giusta causa per violazione degli articoli 60 e 61 del CCNL Tessile Abbigliamento. Il Tribunale osservava anzitutto la non sussistenza nella contrattazione collettiva di alcuna equiparazione tra l’assenza ingiustificata ed il ritardo nella giustificazione dell’assenza, oltre ad evidenziare come proprio la stessa contrattazione collettiva disciplinasse con due norme differenti l’assenza ingiustificata e la tardiva o irregolare giustificazione, sanzionando la prima fattispecie con il licenziamento per giusta causa e la seconda, al contrario, soltanto con il provvedimento disciplinare della multa.
La Sentenza del Tribunale di Firenze veniva confermata anche dalla Corte di Appello territoriale.
La società ricorreva innanzi alla Suprema Corte per la cassazione della sentenza.
La Suprema Corte di Cassazione, richiamati gli articoli del contratto collettivo nazionale di lavoro prevedenti, in ipotesi di assenza ingiustificata, la massima sanzione disciplinare del licenziamento ed in ipotesi di ritardata giustificazione dell’assenza la sanzione disciplinare conservativa della multa, evidenzia come già dal tenore letterale delle disposizioni collettive, le parti sociale abbiano inteso ricorrere a differenti sanzioni considerata la differente gravità dei fatti.
Pertanto, nel caso in cui il contratto collettivo nazionale di lavoro preveda l’ipotesi della tardiva giustificazione, non sussiste un’assenza ingiustificata quando il lavoratore consegna il certificato medico di malattia solo dopo aver ricevuto la contestazione disciplinare.
Di conseguenza, il licenziamento per giusta causa irrogato dal datore di lavoro è un atto illegittimo per insussistenza del fatto contestato e comporta la reintegrazione del dipendente, oltre al risarcimento del danno. La condotta del lavoratore dovrà invece essere sanzionata solo nel perimetro della tardività della giustificazione ed è totalmente irrilevante che la consegna del certificato sia avvenuta solo in seguito all’azione disciplinare.
Precisa però la Suprema Corte che la giustificazione dell’assenza non può che essere prossima all’evento perché l’accertamento da parte del medico di fiducia non può sopravvenire a distanza di lungo tempo; infatti qualora l’arco temporale tra l’assenza e la giustificazione si dilati oltremodo viene meno la possibilità di ritenere l’assenza stessa, giustificata (seppur tardivamente) e dunque la condotta potrebbe essere legittimamente valutata nei più rigorosi termini di fattispecie integrante l’assenza ingiustificata sanzionabile con il licenziamento.