Legge di Bilancio 2024: modifiche ai limiti di esenzione dei fringe benefits
L’articolo 1, commi 16 e 17, della legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 30 dicembre 2023, prevede un’ulteriore modifica transitoria - limitatamente al periodo d’imposta 2024 - all’articolo 51, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, c.d. TUIR).
In particolare, la modifica interviene sulla tassazione dei cosiddetti fringe benefits, ovvero i beni e servizi in natura erogati dal datore di lavoro al lavoratore dipendente, innalzando la soglia di esenzione annua ordinariamente prevista di 258,23 euro.
La novità di maggior rilievo prevede che, limitatamente al periodo d’imposta 2024 e in deroga alla richiamata norma del TUIR che fissa il limite di esenzione a 258,23 euro, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti.
In conformità all’attuale prassi dell’Amministrazione Finanziaria, tale disposizione risulta indirizzata ai lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilato (ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi).
Inoltre, per i lavoratori dipendenti con i figli a carico, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati che si trovano nelle condizioni previse dall’articolo 12, comma 2 del TUIR, il predetto limite di esenzione è elevato a 2.000 euro.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate, da ultimo con la circolare n. 23/E del 1° agosto 2023, ha chiarito che rientrano nella nozione di “fiscalmente a carico”, ai sensi dell’articolo 12, comma 2 del TUIR, i figli che abbiano un reddito non superiore a 2.840,51 euro (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili). Per i figli di età non superiore a 24 anni tale limite di reddito è innalzato a 4.000 euro.
Un’ulteriore novità riguarda ulteriori beni e servizi che rientrano – limitatamente per l’anno 2024 – nel novero dei fringe benefits e, pertanto, sono esclusi dalla base imponibile nei limiti di cui sopra. L’art. 1, comma 16, della Legge di Bilancio 2024, infatti, estende il campo dei benefits interessati anche alle somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per:
- il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
- le spese per l’affitto della prima casa o gli interessi sul mutuo ipotecario relativo alla prima casa.
In conformità alla prassi in atto, i datori di lavoro saranno tenuti a conservare la documentazione in caso di verifiche e controlli da parte dell’amministrazione finanziaria. In particolare, il datore di lavoro dovrà sempre acquisire e conservare i giustificativi delle spese rimborsate, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal lavoratore ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale attesta il possesso della documentazione che comprova il pagamento delle utenze domestiche.
In merito al rimborso delle spese per l’affitto della prima casa o agli interessi sul mutuo ipotecario relativo alla prima casa, si ritiene necessario un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Come già previsto per il 2023, anche per l’anno in corso, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della Legge di Bilancio 2024, il limite di esenzione di 2.000 euro può essere applicato a condizione che i lavoratori con figli fiscalmente a carico dichiarino al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.
Ai fini dell’applicazione dei nuovi limiti di esenzione, è previsto anche un adempimento a carico del datore di lavoro che dovrà informare le rappresentanze sindacali unitarie (RSU), ove presenti. Tale comunicazione non costituisce oggetto di parere e/o autorizzazione da parte delle rappresentanze sindacali, bensì ha la finalità di “informativa”.
Infine, in base alla recente prassi dell’Amministrazione Finanziaria, l’utilizzo dei citati limiti di esenzione per i fringe benefits riconosciuti nel 2024 non è condizionato alla sussistenza del requisito “generalità o categoria di dipendenti”. Pertanto, i nuovi limiti di esenzione possono essere applicati nel rispetto delle condizioni descritte, anche se riconosciuti “ad personam”.