Omaggi ai dipendenti: il regime fiscale applicabile

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 89/2024, ha fornito il proprio parere e alcuni ulteriori chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile agli omaggi riconosciuti ai dipendenti dal datore di lavoro.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, tali beni ceduti in natura ai dipendenti sono soggetti al cosiddetto “principio di onnicomprensività” e, pertanto, occorre rifarsi all’articolo 51, commi 1 e 3 del TUIR, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Nel caso in esame, una società operante nel campo della produzione e commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio di caffè e altri prodotti derivanti e affini avendo anche sviluppato delle “caffetterie” - ha posto il quesito in merito alla possibilità di offrire gratuitamente a tutti i dipendenti una bevanda al giorno durante il turno di lavoro, da consumare esclusivamente durante la pausa, oltre al diritto di ciascun dipendente di ricevere gratuitamente una volta al mese un sacchetto di caffè.
Nell’interpello la società istante spiega che tale omaggio consiste in una strategia di marketing aziendale con lo scopo di promuovere l’immagine aziendale al di fuori della caffetteria con finalità di business, marketing, promozione e diffusione ai medesimi lavoratori, nonché ai loro amici e familiari. A tal proposito l’istante aggiunge che, occasionalmente, avrebbe l’intenzione di omaggiare ulteriormente i propri dipendenti con prodotti di merchandising (quali ad esempio: tazze, barattoli grembiuli e spillette).
L’istante fa presente che, con la risoluzione del 9 settembre 2003, n. 178/E, l’amministrazione finanziaria ha precisato che non concorrono alla formazione del reddito imponibile:
- le somme che non costituiscono l’arricchimento per il lavoratore;
- le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro.
Inoltre, dall’analisi di alcuni documenti di prassi, “appare evidente che, ogni volta che emerga un prevalente interesse datoriale sia legittimo sostenere che dalla elargizione dei beni e servizi ai lavori dipendenti non emerge un reddito imponibile rispetto a questi ultimi”.
Pertanto, l’istante conclude la propria tesi ritenendo che i beni offerti ai dipendenti non generino reddito imponibile in quanto:
- il caffè offerto risulta essere nell’interesse prevalentemente datoriale;
- i beni che costituiscono merchandise, offerti occasionalmente ai dipendenti, sono concessi a esclusivo vantaggio della società con il fine di promuovere e pubblicizzare, attraverso il personale, la propria immagine all’interno ed all’esterno dell’azienda.
L’Agenzia delle Entrate, nel fornire la risoluzione all’interpello, richiama espressamente l’articolo 51, comma 1 del TUIR, ovvero “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
Inoltre, ai sensi dell’art. 51, comma del TUIR, non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23. Si ricorda che tale limite è stato elevato dal legislatore, esclusivamente per il periodo d’imposta 2024, a 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti e di 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con i figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati.
L’Agenzia delle Entrate ha richiamato risoluzioni del passato con le quali era stato precisato che non concorrono alla formazione della base imponibile del dipendente:
- le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore;
- le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro.
Inoltre, la circolare n. 37/E del 2013 precisa che i beni e/o servizi riconosciuti ai dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente ed esclusivamente nella particolare ipotesi in cui il dipendente abbia un obbligo contrattuale di utilizzo del bene e successiva restituzione dello stesso, si può considerare prevalente l’interesse del datore di lavoro.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate risponde che nel caso di omaggi riconosciuti al lavoratore, per quanto utili alla strategia e promozione aziendale, in concreto, soddisfano un’esigenza propria del singolo lavoratore dipendente (ad esempio, prendere un caffè al bisogno) e rappresentano un arricchimento del lavoratore (ad esempio, i sacchetti di caffè e i prodotti di merchandising) e pertanto non possono considerarsi erogati nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.
Quindi il valore dei beni assegnati dalla società ai propri dipendenti, superando il predetto limite di esenzione previsto dall’articolo 51, comma 3 del TUIR, costituisce il reddito di lavoro dipendente concorrendo alla relativa formazione quale bene determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del TUIR.