Legittimità del licenziamento del lavoratore spiato da investigatori: la sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25287 del 24 agosto 2022, ha statuito che il controllo esterno per mezzo delle agenzie investigative deve limitarsi all’indagine sugli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione. Le agenzie investigative infatti, per operare lecitamente, non devono sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, poiché riservata, ai sensi dell’articolo 3 dello Statuto dei Lavoratori, direttamente al datore di lavoro o ai suoi collaboratori.
Ad un dipendente di un istituto bancario, la cui attività lavorativa era connotata da flessibilità sull'orario e sul luogo di svolgimento della prestazione, era stato contestato di essersi allontanato dalla sede di lavoro, in orario lavorativo, per compiti estranei al suo profilo professionale. In particolare, erano stati registrati, mediante controllo di un'agenzia investigativa, incontri del dipendente non connessi con l'attività di lavoro (visita a supermercati e palestre) e in luoghi distanti anche decine di chilometri dalla sede lavorativa.
Le risultanze investigative non derivavano tuttavia da un controllo diretto ad accertare le condotte del dipendente poi licenziato, bensì da una più ampia indagine avente ad oggetto l'abusivo utilizzo dei permessi ex articolo 33, della legge 104/92 da parte di altra dipendente, con la quale il primo era stato ripreso più volte.
A fronte delle risultanze dell’indagine investigativa, l’istituto bancario comminava il licenziamento del dipendente, reputato pienamente legittimo sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello di Roma.
La Corte di Cassazione, cassando la sentenza della Corte d'appello che aveva ritenuto legittimo l'utilizzo delle risultanze di tale controllo “esterno” (ossia non effettuato direttamente dal datore di lavoro e da suoi collaboratori, ma effettuato invece dall’agenzia investigativa), ha invece ribadito che le agenzie investigative non possono essere utilizzate per accertare eventuali inadempimenti all'attività lavorativa. Il controllo esterno, infatti, deve limitarsi agli atti illeciti non riconducibili al mero inadempimento del lavoratore, anche quando l'attività lavorativa si svolge all'esterno dei locali aziendali e le risultanze dell'indagine siano provenute da un controllo legittimamente effettuato su altro dipendente.
La Corte di Cassazione ha dunque statuito che le agenzie investigative non possono condurre accertamenti sullo svolgimento della prestazione lavorativa o sulla sua mancata esecuzione, ma devono limitarsi a verificare illeciti e comportamenti penalmente rilevanti.