Premi di produttività: detassazione al 5% per il 2023
La Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022 ) all'art. 1, comma 63, ha previsto la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate sotto forma di Premi di produttività, di cui all’art. 1, comma 182, Legge 208/2015.
La predetta riduzione è una misura a carattere temporaneo, in quanto concessa per l’anno 2023, attuabile solo in fase di liquidazione del premio, con l’intenzione di ridurre il cuneo fiscale a favore dei lavoratori qualora la somma sia erogata a seguito di accordi aziendali e territoriali con i quali si prevedono incrementi di produttività, redditività, qualità e innovazione dei processi aziendali.
Si rammenta che i datori di lavoro destinatari dell’incentivo in oggetto sono tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori (ad esempio, anche gli studi professionali o le associazioni), agenzie di somministrazioni, anche nel caso in cui propri dipendenti prestino attività nelle pubbliche amministrazioni, compresi gli enti pubblici non economici, in quanto non rientrano tra le pubbliche amministrazioni che sono escluse sensi del D.lgs. m. 165/2001.
Per accedere alla detassazione in argomento, i lavoratori devono:
- essere titolari di reddito da lavoro dipendente;
- percepire, nell’anno precedente a quello di percezione del premio agevolato, un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro.
Il suddetto limite reddituale deve essere calcolato tenendo presente anche redditi da più rapporti di lavoro e comprende anche le pensioni di ogni genere e gli assegni di cui all’art. 49, comma 2 del Tuir. Vanno esclusi dal calcolo eventuali redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata.
Al fine di applicare la tassazione agevolata e sostitutiva del 5% sul premio di produttività erogato, è necessario sottoscrivere un contratto collettivo aziendale o territoriale, di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015, nel quale le parti individuano dei parametri di produttività, qualità, efficienza e innovazione che siano incrementali rispetto a un arco temporale congruo preso a confronto.
Il contratto di secondo livello (aziendale o territoriale) deve essere:
- stato sottoscritto con un anticipo ragionevole e comunque in un momento in cui era incerto il raggiungimento dell’incrementalità dei parametri prescelti rispetto al periodo preso a confronto;
- depositato telematicamente entro 30 giorni dalla sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato il 25 marzo 2016.
La detassazione al 5% per il solo anno 2023 dei premi e somme erogati dal datore di lavoro, in conformità alle disposizioni sopra riportate, opera entro il limite di importo complessivo del premio di 3.000 euro annui lordi.
Infine, il lavoratore ha la facoltà di optare, qualora espressamente indicato all’interno del contratto collettivo aziendale o territoriale, per la conversione – totale o parziale - del premio di produttività monetario in prestazioni di beni e servizi (cosiddetti piani di welfare aziendali) previsti dall’art. 51 del TUIR.