Premi di risultato: confermata la riduzione dell'imposta al 5% anche per il 2024

Esclusivamente per il periodo d’imposta in corso, la Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) all’art. 1, comma 18, ha previsto la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate sotto forma di Premi di Risultato (PdR), per mirare a rafforzare il potere d’acquisto dei lavoratori.
La misura - già prevista per il periodo d’imposta 2023 - è stata confermata anche per l’anno 2024, ed è attuabile solo in fase di liquidazione del Premio di Risultato.
La detassazione dei PdR trova fonte normativa nell’articolo 1, commi da 182 a 191 della Legge n. 208/2015 che dispone l’applicazione di un particolare regime fiscale per i premi e per le somme “la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione”.
Spetta alla contrattazione collettiva o territoriale definire i criteri incrementali ai quali devono essere ancorati i premi di risultato. In particolare, i contratti devono prevedere i criteri di misurazione e verifica di tali incrementi, che possono consistere nell'aumento della produzione, della redditività aziendale o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi.
I datori di lavoro destinatari dell’incentivo in oggetto sono tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori (ad esempio, anche gli studi professionali o le associazioni), agenzie di somministrazioni, anche nel caso in cui propri dipendenti prestino attività nelle pubbliche amministrazioni, compresi gli enti pubblici non economici, in quanto non rientrano tra le pubbliche amministrazioni che sono escluse sensi del D.Lgs. n. 165/2001.
L’agevolazione fiscale trova applicazione nei confronti dei soli dipendenti del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno precedente, non superiore a euro 80.000 al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno all'imposta del 10% (5% per i premi corrisposti nel 2024).
Il beneficio, di natura esclusivamente fiscale, consiste nell'applicazione alle predette somme di un'aliquota fiscale stabilita a titolo d'imposta del 10% (5% per il 2024).
Il lavoratore può sempre rinunciare all’applicazione dell’aliquota forfettaria come sopra definita, ad esempio, quando la tassazione ordinaria risulta più favorevole per la presenza di detrazioni che azzerassero l'imposta.
Ai fini dell’applicazione della tassazione agevolata al 10% (o al 5% nel 2024) sul premio di risultato erogato è necessario sottoscrivere un accordo sindacale aziendale o territoriale nel quale le parti individuano dei parametri di produttività, qualità, efficienza e innovazione che siano incrementali rispetto a un arco temporale preso a confronto.
L’accordo di secondo livello deve essere stato sottoscritto con un anticipo ragionevole e comunque in un momento in cui era incerto il raggiungimento dell’incrementalità dei parametri prescelti rispetto al periodo preso a confronto.
L’importo massimo agevolabile è pari a euro 3.000 lordi, elevati a € 4.000 in ipotesi di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Tra le retribuzioni agevolabili rientrano anche le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa e cioè gli utili distribuiti ai sensi dell’art. 2102 del Codice civile.
In data 23 novembre 2016 è stato sottoscritto un “Accordo Interconfederale Regionale in materia di premi di risultato” sottoscritto da Confartigianato Imprese Lombardia al quale possono aderire le imprese lombarde.
L'accordo è applicabile dalle imprese che abbiano i seguenti requisiti:
- siano associate a Confartigianato Imprese e abbiano sede legale e/o operativa in Lombardia;
- applichino e rispettino integralmente i CCNL di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni datoriali firmatarie dell’accordo;
- conferiscono espresso mandato a Confartigianato Imprese.