Accesso alla professione di autotrasporto merci C/T

Le modalità di iscrizione

 
autotrasporto merci C/T

L’accesso alla professione di autotrasportatore merci conto terzi richiede:

La documentazione necessaria per l’ iscrizione, adeguamenti, conferme requisiti, variazione all’Albo ecc. è recuperabile nella sezione dedicata ai Trasporti del sito della provincia di Varese.

 

Modalità di iscrizione all’Albo

La modalità di Iscrizione all’Albo Autotrasporto è diversa in base al mezzo utilizzato per l’esercizio dell’attività.

Con un veicolo inferiore a 1,5 t. di massa complessiva a pieno carico basta presentare la domanda di prima iscrizione all’Albo con dimostrazione del solo requisito di onorabilità.

Con un veicolo superiore a 1,5 t. di massa complessiva a pieno carico va presentata la domanda di prima iscrizione all’Albo con dimostrazione dei requisiti di Onorabilità, Professionalità, Capacità finanziaria:

  • Onorabilità: è verificata da parte dell’Albo l’onorabilità di colui che esercita l’impresa.
  • Professionalità: è richiesta la presentazione dell’attestato di professionalità conseguito attraverso Esame in caso di veicolo con massa complessiva a pieno carico superiore a 3.5 t. Per i veicoli avente portata fino a 3.5 t. di massa complessiva a pieno carico è sufficiente la dimostrazione della frequenza al corso di formazione “professionalizzante”. Guarda i Piani Formativi per l’Autotrasporto.
  • Capacità Finanziaria: va dimostrata nelle forme previste dal Regolamento Europeo n.1071/2009 la disponibilità di risorse finanziarie pari a 9000 mila euro in caso di utilizzo di un solo veicolo più € 5.000 per ogni veicolo supplementare utilizzato. >Link Servizio rilascio attestazione cap. finanziaria

 

Iscrizione al REN con dimostrazione del Requisito dello Stabilimento

Con Decreto 25/01/2012 è entrato in vigore il requisito dello Stabilimento per le imprese di autotrasporto che esercitano l’attività con veicoli aventi massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate introdotto Regolamento Comunitario n.1071/2009.
Dimostrando il requisito dello Stabilimento le imprese iscritte regolarmente all’Albo degli Autotrasportatori possono iscriversi nel Registro Elettronico Nazionale (REN).

Il Requisito dello stabilimento è dimostrato mediante autocertificazione dall’impresa quando:

  • dispone di una sede effettiva e stabile in Italia;
  • immetta o abbia immesso in circolazione uno o più veicoli di massa complessiva superiore alle 3,5 tonnellate (in funzione dell’accesso al mercato posseduto) una volta ottenuta l’autorizzazione all’esercizio della professione, attraverso una delle forme previste dall’articolo 9, comma 9 del Decreto Dirigenziale del 25 novembre 2011, inclusa, quindi la locazione senza conducente ed il comodato;
  • svolga attività di manutenzione dei veicoli in modo continuativo presso una sede operativa in Italia.

Per quanto concerne la sede effettiva e stabile (art. 2, commi 1, 2 e 3), essa consiste nella disponibilità di uno o più locali adibiti ad uso ufficio, in forma di proprietà, usufrutto, leasing, locazione o comodato regolarmente registrati.

  • Allegati_A_e_B (PDF) – Richiesta Requisito dello stabilimento
  • Modulo C (PDF) – Domanda di iscrizione al REN
  • Decreto_25.01.12 (PDF) Accesso alla professione e Requisito dello stabilimento
  • Circolare del 30/04/2012 – Chiarimenti sul Requisito dello Stabilimento e l’indicazione delle officine atte alla manutenzione dei veicoli
  • Circ. n. 7 del 25/07/2012 (PDF) – Istruzioni sulla messa in linea del Registro Elettronico Nazionale di Autotrasporto (REN)

 

Modalità di accesso al mercato

  • Per cessione: dimostrando di aver acquisito per cessione di azienda altra impresa di autotrasporto o l’intero parco veicolare, purchè composto da veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessi l’attività di autotrasporto
  • Per esercizio diretto dell’attività con veicoli:
    A) di massa fino a 3,5 t immatricolando almeno due veicoli adibiti al trasporto merci non inferiore a Euro 5;
    B) di massa superiore a 3.5 t immatricolando veicoli adibiti al trasporto merci non inferiore a Euro 5 purchè venga dimostrata una massa complessiva a pieno carico non inferiore a 80 t (2 autotreni ad esempio).Legge 244/2007, art. 2 comma 227 aggiornata dall’art. 11 Legge 35/2012

 

Il gestore dei trasporti

Il gestore dei trasporti deve rivestire, all’interno dell’attività, uno dei seguenti ruoli:

  • amministratore;
  • socio illimitatamente responsabile nelle società di persone;
  • titolare dell’impresa individuale;
  • lavoratore subordinato avente un livello elevato nella categoria impiegatizia.

In base all’articolo 11, comma 6-quater, della legge 35/2012 è stata stabilita la limitazione ad una sola impresa della direzione dell’attività da parte del gestore dei trasporti e che nel caso questo soggetto sia esterno all’azienda, questa non possa avere più di 50 autoveicoli (fa eccezione alla regola del gestore unico, quello di cooperative o consorzi iscritti nella sezione separata dell’Albo – cfr. sezione I – lettera A, punto 1).
Chi fino all’entrata in vigore della citata legge 35 avesse assunto l’incarico di gestore in più di una impresa, può mantenere tale circostanza fino alla prima scadenza del mandato o del contratto di gestione (cfr. sez. I, lett. A, punto 2).

 
 
 

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