Affitti brevi: in arrivo il Codice Identificativo Nazionale
L’art. 13-ter D.L. 145/2023 ha previsto che il Ministero del Turismo assegni un Codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari a uso abitativo destinate alle locazioni brevi e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
Il CIN è assegnato previa presentazione in via telematica di una richiesta da parte del locatore, ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva. Le disposizioni si applicano a decorrere dal 60° giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN.
La procedura per richiedere l’assegnazione del CIN al momento non è ancora attiva, poiché la piattaforma web dedicata deve ancora essere pubblicata. Si attendono quindi comunicazioni più precise da parte del Ministero del Turismo sull’attivazione effettiva del portale online.
Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano le disposizioni sulla cedolare secca per gli affitti (art. 3 D.lgs 23/2011, con l'aliquota del 26% in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca.
Si definiscono locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni.
L'aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
I soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonchè quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve o sublocazione, ovvero intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta d'acconto del21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento.
I soggetti non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia adempiono agli obblighi tramite la stabile organizzazione.
I soggetti residenti al di fuori dell'Unione Europea, in possesso di una stabile organizzazione in uno stato membro dell'Unione Europea adempiono agli obblighi tramite la stabile organizzazione; qualora gli stessi soggetti siano riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno stato membro dell'Unione Europea nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 Dpr 600/1973.
I soggetti residenti in uno stato membro dell'Unione Europea, privi di stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi ovvero nominare, quale responsabile d'imposta, un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 Dpr 600/1973.
Al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato e per contrastare forme irregolari di ospitalità, il Ministero del Turismo assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi (art. 4 Dl 50/2017) e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle provincia autonome di Trento e Bolzano e detiene e gestisce la relativa banca dati.
Il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera priva di CIN o chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o locazioni brevi, unità immobiliari o porzioni prive di CIN sono sanzionate con una somma da 800 a 8.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile.
Per la mancata esposizione e indicazione del CIN da parte dei soggetti, la sanzione ammonta da 500 a 5.000 euro in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione. e l'immediata rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato.
Chiunque conceda in locazione unità immobiliari ad uso abitativo per finalità turistiche o locazioni brevi prive dei requisiti richiesti, in caso di esercizio delle forme imprenditoriali: in assenza dei requisiti di sicurezza degli impianti, le sanzioni sono quelle previste dalla normativa statale o regionale; in assenza dei dispositivi richiesti la sanzione pecuniaria va da 600 a 6.000 euro per ciascuna violazione accertata.
Per l'esercizio dell'attività di locazione per finalità turistiche o locazioni brevi in forma imprenditoriale in assenza della SCIA la sanzione ammonta da 2.000 a 10.000 euro in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile.