Assegno Unico e Universale: chiarimenti e istruzioni operative
L’INPS, con la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022, ha fornito ulteriori chiarimenti nonché le istruzioni operative in merito all’Assegno Unico e Universale per i figli a carico, istituito dal D.lgs n. 230 del 29 dicembre 2021, che dal prossimo 1° marzo 2022 sostituirà gli attuali assegni per il nucleo familiare (ANF), le detrazioni fiscali per figli a carico minori di anni 21, nonché una serie di altre misure legate alla natalità.
Si espongono di seguito le precisazioni dell’Istituto in merito ai soggetti beneficiari, alle modalità di richiesta e alle tempistiche di erogazione del sostegno economico.
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L’INPS chiarisce che l’Assegno Unico e Universale viene riconosciuto a chi esercita la responsabilità genitoriale per ciascun figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età. In questa seconda ipotesi, il sostegno economico viene riconosciuto a condizione che il figlio frequenti la scuola secondaria di secondo grado, un percorso di Formazione Professionale Regionale, oppure un corso di laurea riconosciuto dall’ordinamento.
Il beneficio spetta anche per i figli minori di anni 21, assunti con contratto di apprendistato o che svolgono un tirocinio.
Il diritto alla prestazione è esteso anche ai nonni per i nipoti, in presenza di un formale provvedimento di affido.
L’INPS ricorda che si considerano a carico i figli che fanno parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE nel quale è presente il beneficiario della prestazione.
Ai fini dell'ISEE da prendere a riferimento, nella circolare si specifica che l'indicatore è quello del nucleo ove è inserito il figlio beneficiario della prestazione, a prescindere dalla circostanza che il genitore richiedente faccia parte del medesimo nucleo familiare (ad esempio, genitori separati e/o divorziati). La domanda è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale, ma non è previsto anche il requisito della convivenza con il figlio per la presentazione della domanda stessa.
È confermata la possibilità di presentare domanda anche in assenza di ISEE, con diritto agli importi minimi di € 50 per ogni figlio minorenne a carico e € 25 per ogni figlio maggiorenne a carico, di età inferiore a 21 anni. In tal caso il nucleo di riferimento è accertato sulla base di un'autodichiarazione contenuta nella domanda, ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000.
L'importo mensile spettante è determinato tenuto conto dell'ISEE presente al momento della domanda ed è fisso per tutte le rate, salvo conguaglio che verrà effettuato generalmente nelle mensilità di gennaio e febbraio di ogni anno successivo, con riferimento all'ISEE in corso di validità al 31 dicembre dell'anno precedente.
La domanda di Assegno Unico e Universale è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno con riferimento al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo.
Per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa. In tutti i casi, l’INPS provvede al riconoscimento dell’assegno entro sessanta giorni dalla domanda. Per i figli nati dopo la presentazione della domanda è prevista la possibilità di effettuare una variazione.
Le domande devono essere presentate all'INPS con modalità telematiche, in autonomia, utilizzando l'apposito servizio sul portale web dell'Istituto, con SPID, CIE o CNS ovvero telefonando al contact center, o tramite l’assistenza degli istituti di patronato.
Ai percettori del Reddito di Cittadinanza (RdC), il beneficio sarà invece erogato automaticamente fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante per ciascuna mensilità.
L'Assegno è corrisposto al richiedente ovvero, previa richiesta anche successiva, in egual misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Ciò significa che il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente, se questi seleziona tale opzione nella domanda, ovvero, se questi seleziona la ripartizione in pari misura tra genitori, potrà inserire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell'altro genitore. Nello specifico, i dati di pagamento del secondo genitore possono essere forniti anche in un momento successivo, in tal caso il pagamento al 50% al secondo genitore avrà effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all'INPS. La modifica si effettua accedendo alla domanda già presentata.
I figli maggiorenni possono presentare la domanda di Assegno Unico e Universale in sostituzione dei loro genitori ovvero direttamente in ipotesi di figli orfani di entrambi i genitori, richiedendo la corresponsione diretta dell'Assegno loro spettante, eventualmente maggiorata se disabili. Giova precisare che in tal caso la misura della prestazione è limitata alla quota di assegno di competenza del figlio maggiorenne.
L'INPS sottolinea che la domanda è istruita e liquidata sulla base dell'ISEE, ancorché recante omissioni o difformità. In tal caso, entro la fine dell'anno, l'utente avvisato delle difformità o omissioni, deve regolarizzare la domanda e se ciò non avviene, l'Istituto procederà al recupero dell'importo eccedente il minimo che sarebbe spettato in assenza di ISEE.
L'Assegno in argomento può essere erogato nelle seguenti modalità:
- accredito su conto corrente bancario o postale;
- carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
- libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
- consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
- accredito sulla carta di Reddito di Cittadinanza.
L'INPS specifica che lo strumento di riscossione dotato di IBAN, sul quale viene richiesto l'accredito della prestazione, deve risultare intestato o cointestato al beneficiario della prestazione medesima, fatta salva l'ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace, nel quale caso lo strumento di riscossione può essere intestato o cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo.