Equilibrio tra attività professionale e vita familiare: le novità del D.lgs. 105/2022 e i chiarimenti INL
Con il cosiddetto "Decreto Equilibrio", il D.lgs. 105/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022, è stata recepita la direttiva europea relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.
Il Decreto, in vigore dal 13 agosto 2022, ha ampliato le tutele e i diritti dei lavoratori genitori e dei cosiddetti caregiver familiari (ovvero i prestatori di assistenza) con la finalità di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.
Il 6 settembre 2022, con la nota n. 9550/2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha illustrato le nuove disposizioni, di seguito riepilogate, in materia di congedi e permessi di genitori e prestatori di assistenza.
Il Decreto ha reso strutturale il congedo di paternità obbligatorio attraverso l’introduzione del nuovo art. 27 bis del Testo Unico sulla maternità e la paternità (D.lgs. 151/2011).
In particolare, il congedo di paternità:
- spetta per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore e da utilizzare, anche in via non continuativa;
- in ipotesi di parto plurimo, è esteso a venti giorni;
- è fruibile da parte del lavoratore padre nell’arco temporale che va dai due mesi precedenti la data presunto del parto fino a cinque mesi successi alla nascita;
- è fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio, entro lo stesso arco temporale;
- si applica anche al padre adottivo o affidatario;
- può essere fruito anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice;
- dà diritto a un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione.
Per l’esercizio del diritto, fruibile anche contestualmente al congedo di maternità della madre lavoratrice, il padre dovrà trasmettere comunicazione scritta al datore di lavoro, indicando i giorni in cui intende fruire del congedo.
Inoltre, vige il divieto di licenziamento del padre lavoratore per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino. In caso di dimissioni, nel periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, al padre che ha fruito del congedo di paternità spettano le indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali in caso di licenziamento (indennità di preavviso, NASPI) e non è tenuto al preavviso.
La disciplina dei congedi parentali ha subito importanti modifiche, inerenti in particolar modo la durata complessiva del diritto, che viene estesa sia con riguardo alla durata temporale dell’astensione dall’attività lavorativa, sia con riguardo all’età del bambino.
Tra le principali novità introdotte dal Decreto:
- viene estesa da sei a nove mesi la durata del congedo parentale, indennizzato nella misura pari al 30% della retribuzione,
- viene estesa da dieci a undici mesi la durata del congedo parentale spettante al genitore solo o con affidamento esclusivo del figlio,
- viene estesa da sei a dodici anni l’età del bambino/ingresso del minore entro cui i genitori possono fruire del congedo parentale indennizzato, pari a tre mesi per ciascun genitore;
durante la fruizione del congedo, il lavoratore genitore matura i ratei di ferie, permessi, tredicesima mensilità, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva prestazione dell’attività lavorativa.
Restano immutati i limiti massimi individuali previsti dall’art. 32 del Testo Unico:
- la madre può fruire di un periodo di congedo parentale pari a sei mesi per ogni figlio, entro il compimento del dodicesimo anno di età dello stesso,
- il padre può fruire di un periodo di congedo parentale pari a sei mesi, elevabili a sette, per ogni figlio, entro il compimento del dodicesimo anno di età dello stesso,
- entrambi i genitori possono fruire complessivamente di un periodo di congedo parentale pari a dieci mesi, elevabili a undici nel caso di astensione, da parte del padre, per un periodo di intero o frazionato non inferiore ai tre mesi.
È introdotta la possibilità per il convivente di fatto di fornire assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, in via alternativa a quella del coniuge convivente e della parte dell’unione civile.
È stato, inoltre, previsto che il congedo possa essere fruito entro trenta giorni (non più sessanta) dalla richiesta e che si possa instaurare la convivenza anche successivamente alla presentazione della domanda, purché sia garantita per tutta la fruizione del congedo.
Il Decreto interviene modificando anche quanto previsto dall’art. 33, comma 3, della Legge 104/1992. In particolare, viene eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza” e, pertanto, a far data dal 13 agosto, più soggetti aventi diritto possono richiedere l’autorizzazione a fruire dei richiamati permessi, alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave.