Avvisi bonari: differimento a 60 giorni per il versamento
Per il periodo 21.5 - 31.8.2022 è elevato da 30 a 60 giorni il termine di pagamento delle somme dovute a seguito del ricevimento di una comunicazione di irregolarità (c.d. avviso bonario).
Tale differimento opera soltanto qualora il pagamento sia effettuato in unica soluzione mentre non è applicabile in caso di pagamento in forma rateale.
Nell’individuazione del termine di pagamento va tenuto conto anche della c.d. “moratoria estiva” ex art. 7-quater, comma 17, DL n. 193/2016 prevista per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali della dichiarazione nonché della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
Per effetto di tale moratoria, analoga alla sospensione feriale dei termini processuali, “sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre i termini di trenta giorni”.
Ora, a seguito dell’estensione del termine di pagamento, la moratoria in esame opera con riferimento al termine di 60 giorni.
Esempio - Un contribuente ha ricevuto un avviso bonario il 10.6.2022.
I 30 giorni per il pagamento delle somme dovute scadono il 10.7.2022.
Poichè tale termine risulta pendente nel periodo "agevolato", è possibile fruire del maggior termine di 60 giorni per il pagamento in unica soluzione. In tal caso il pagamento va pertanto effettuato, considerato il periodo do sospensione estiva dall'1.8 al 4.09, entro il 13.9.2022.
Notifica avviso | Termine 30 giorni ex art. 2, comma 2, D.Lgs n. 461/97 | Sospensione estiva | Termine 60 giorni ex art. 2, comma 2, D.Lgs n. 462/97 (unica soluzione) |
10.6.2022 | 10.7.2022 | dall'1.8 al 4.9 | 13.9.2022 |
dal 10.6 al 31.7 dal 4.9 al 13.9 |
60 gg |