Conciliazione dei tempi vita-lavoro: approvato lo schema di Decreto legislativo

Al via all’iter di recepimento di determinati standard in ordine alla qualità della vita lavorativa

 
Conciliazione vita lavoro

Equilibrio tra vita professionale e vita familiare per i genitori: il 31 marzo scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva europea n. 1158 del 20 giugno 2019, dando il via all’iter di recepimento di determinati standard in ordine alla qualità della vita lavorativa.

L’obiettivo è quello di promuovere e raggiungere il miglioramento della conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare, per tutti i lavoratori dipendenti che abbiano il ruolo di genitori, al fine di conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e promuovere un’effettiva parità di genere, sia lavorativa che familiare.

Le seguenti misure non sono ancora operative, salvo il congedo di paternità, come previsto e disciplinato dalla Legge di Bilancio 2022: si rimane in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo attuativo. 

Le misure contenute nello schema di Decreto

Il Decreto legislativo, che dovrà essere emanato entro il 31 dicembre 2022, prevederà le seguenti misure.

Congedo di paternità strutturale: entrerà a regime e sarà obbligatorio
Avrà una durata di dieci giorni lavorativi dal parto. Lo stesso sarà fruibile da parte del padre lavoratore nell’arco temporale che va dai due mesi antecedenti il parto, ai cinque mesi successivi al parto. Questo diritto autonomo si affianca al congedo di paternità cosiddetto alternativo, spettante solo nei gravi casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino.

Aumento della durata del congedo parentale per genitore solo
Nell’ottica di un’azione positiva che vada incontro ai nuclei familiari monoparentali, viene aumentata da 10 ad 11 mesi. La misura della relativa indennità è del 30% della retribuzione, 3 mesi intrasferibili per ciascun genitore, per un periodo totale complessivo pari a 6 mesi. A esso si aggiunge un ulteriore periodo di 3 mesi, trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro, cui è connessa un’indennità pari al 30% della retribuzione. Pertanto, fermi restando i limiti massimi di congedo parentale fruibili dai genitori, i mesi di congedo parentale coperto da indennità sono aumentati da 6 a 9 in totale. L’indennità spettante ai genitori, in alternativa tra loro, per il periodo di prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale usufruito per il figlio in condizioni di disabilità grave è del 30%.

Estensione del congedo per figli under 12
Aumenta da sei a dodici anni l’età del bambino entro cui i genitori - anche adottivi e affidatari - possono usufruire del congedo parentale, indennizzato nei termini e nei modi di cui al punto precedente.

Maternità delle lavoratrici autonome
Esteso il diritto all’indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche per eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio.

Priorità al lavoro agile
I datori di lavoro che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione lavorativa in smart working, sono tenuti a riconoscere delle priorità, le prime richieste di lavoro agile a dover essere accolte saranno:
- per i lavoratori aventi figli fino a dodici anni e senza limite di età, nel caso di figli disabili;
- per i lavoratori caregivers, ovvero coloro che prestano assistenza ad una persona con handicap grave, che sia coniuge, parente o affine.

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