Contrasto alle frodi in materia edilizia: riammesse le cessioni multiple dei crediti

Il Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2022 ha approvato un decreto-legge che nei primi tre articoli riformula le regole del mercato delle cessioni del credito, eliminando le principali criticità che l’articolo 28 del DL “Sostegni -ter” aveva introdotto dallo scorso 27 gennaio.
In attesa della pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale, si espongono in sintesi le nuove misure che, si ripete, non sono ancora in vigore e dovranno trovare conferma nel testo ufficiale.
Le disposizioni che regolamenteranno le cessioni, riguardano sia le detrazioni edilizie (art. 121 D.L. 34/2020) che altri crediti.
In materia di detrazioni edilizie, il nuovo dell’articolo 121 D.L. 34/2020 consentirà:
- nel caso di sconto in fattura concesso dal fornitore al beneficiario della detrazione edilizia, al fornitore medesimo di cedere il credito d’imposta (di importo pari alla detrazione) a qualunque soggetto terzo. Da questo momento, saranno possibili solo due ulteriori cessioni ed esclusivamente verso banche e intermediari, società dei gruppi bancari e assicurazioni;
- al beneficiario della detrazione edilizia di cedere il suo credito ad un qualunque soggetto terzo; successivamente sono ammesse due ulteriori cessioni esclusivamente, però, verso banche e intermediari, società dei gruppi bancari e assicurazioni.
Analoghe regole sono introdotte per le cessioni dei crediti Covid-19 (credito d’imposta locazioni, per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, per sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione), per il credito d’imposta per le imprese turistiche e credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator (art. 1 e 4, D.L. 152/2021).
Il cessionario/fornitore che acquisisce il credito dal beneficiario della detrazione edilizia non potrà più effettuare cessioni parziali. Dopo la comunicazione di opzione da parte del soggetto che sostiene le spese, al credito trasferito (tramite sconto o cessione) sarà attribuito un codice identificativo univoco che il fornitore o il cessionario dovranno indicare nelle successive cessioni.
A tal fine, un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate individuerà le modalità di indicazione.
La codificazione dei crediti da detrazioni edilizie trasferiti (e, quindi, il divieto di cessione parziale) scatterà dalle comunicazioni di opzione inviate all’Agenzia delle entrate dal 1 maggio 2022.
Per gli altri crediti diversi dalle detrazioni edilizie, pur essendo ugualmente previsto il divieto delle cessioni parziali e la codificazione univoca del credito, un apposito (ed ulteriore) provvedimento ne stabilirà le modalità attuative (e, si ritiene, la specifica decorrenza).
Le banche, gruppi bancari e imprese di assicurazione potranno compensare i crediti d’imposta con l’imposta sulle transazioni finanziarie (possibilità di compensazione finora non prevista dall’art. 17 D.Lgs. 241/97).
È previsto un “adeguamento” della polizza che devono stipulare i soggetti che rilasciano visto e asseverazioni. La polizza, oggi adeguata sulla base del numero delle asseverazioni/attestazioni rilasciate e comunque non inferiore a 500.000 euro, dovrà essere stipulata per ogni intervento comportante asseverazioni/attestazioni con massimale pari agli importi dell’intervento.
È stato introdotto un inasprimento delle sanzioni penali in caso di frodi:
- il tecnico abilitato che produce asseverazioni false o con omissione di informazioni rilevanti sul progetto che beneficia dei bonus oppure che attesta il falso sulla congruità delle spese, rischia la reclusione da due a cinque anni, oltre a una multa da 50mila a 100mila euro. La pena può essere aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri;
- vengono anche riformulati gli oggetti dei reati di truffa aggravata, malversazione e indebita percezione di erogazioni pubbliche, per renderli più facilmente applicabili anche ai casi di truffe legate ai bonus.
Viene previsto un allungamento del periodo di utilizzabilità dei crediti sequestrati dall’Autorità giudiziaria. Infatti, dopo il dissequestro possono essere utilizzati con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro, fermo restando il rispetto del limite annuale per l’utilizzo previsto dalle specifiche disposizioni di legge. La disposizione si applica sia ai crediti da detrazioni edilizie (art. 121), che ai crediti Covid-19 (art. 122).