Legge di Bilancio 2026: torna l’iper ammortamento. Cosa cambia e come sfruttarlo

La misura sostituisce i precedenti crediti d’imposta Industria 4.0 e Transizione 5.0

 
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La Legge di Bilancio 2026 reintroduce l’iper ammortamento, ossia una maggiorazione del costo dei beni strumentali nuovi che consente di dedurre quote di ammortamento più elevate e, di conseguenza, ridurre il carico fiscale.

La misura viene riproposta con una logica diversa rispetto alle agevolazioni degli ultimi anni e, soprattutto, sostituisce i precedenti crediti d’imposta “Industria 4.0” e “Transizione 5.0”. Per le imprese diventa quindi fondamentale comprendere chi può accedervi, quali investimenti rientrano nell’agevolazione, in che misura opera la maggiorazione e quali adempimenti sono richiesti per fruirne correttamente.

Di seguito riportiamo una sintesi operativa dei contenuti principali della disciplina.

1. A chi spetta l’iper ammortamento

L’iper ammortamento è riconosciuto a tutte le imprese, senza limitazioni legate a:

  • forma giuridica;
  • dimensione;
  • settore di attività;
  • regime contabile (ordinario o semplificato).

La misura si applica agli investimenti destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

Requisiti indispensabili
Per accedere al beneficio, l’impresa deve:

  • essere in regola con le norme sulla sicurezza sul lavoro;
  • essere in regola con i versamenti contributivi (DURC regolare).

Soggetti esclusi 
Non possono usufruire dell’iper ammortamento:

  • imprese in procedure concorsuali o con procedimenti in corso;
  • imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001;
  • lavoratori autonomi;
  • contribuenti in regime forfettario;
  • imprese agricole a reddito catastale (che dispongono di una diversa agevolazione non trattata in questo documento).
2. Quali investimenti sono agevolabili

L’agevolazione spetta per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. A differenza del passato, non è possibile “prenotare” l’investimento: rileva la data di effettuazione secondo le regole dell’art. 109 TUIR.

Rientrano nell’iper ammortamento:

  1. Beni materiali e immateriali nuovi, tecnologicamente avanzati e interconnessi al sistema aziendale, elencati nelle Tabelle IV e V della Finanziaria 2026.
    (Non riprodotti qui, ma comprendono macchine, impianti, software e sistemi 4.0).

  2. Beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia rinnovabile per autoconsumo, comprensivi dei sistemi di accumulo.
    Per gli impianti fotovoltaici sono previsti specifici requisiti tecnici relativi all’efficienza dei moduli prodotti nell’UE.

Requisito aggiuntivo
I beni devono essere prodotti in un Paese UE o SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).

3. Misura della maggiorazione

La maggiorazione del costo del bene varia in funzione dell’importo complessivo dell’investimento:

  • fino a 2.500.000 €: 180%
  • da 2.500.000 a 10.000.000 €: 100%
  • da 10.000.000 a 20.000.000 €: 50%

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore.

Aspetto fiscale
L’iper ammortamento produce effetti esclusivamente ai fini IRPEF/IRES. Non produce effetti ai fini IRAP.

4. Come si richiede il beneficio

Per fruire dell’iper ammortamento è prevista la trasmissione di una comunicazione/certificazione al GSE tramite apposita piattaforma.
Le modalità operative saranno definite dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

5. Cumulabilità con altre agevolazioni

L’iper ammortamento è cumulabile con ulteriori aiuti, a condizione che:

  • non vengano finanziate le stesse quote di costo;
  • la somma delle agevolazioni non superi il costo sostenuto.

Non è cumulabile con il credito d’imposta “Industria 4.0”.

6. Cessione del bene e investimenti sostitutivi

Qualora il bene agevolato venga ceduto a terzi, oppure destinato all’estero, l’agevolazione decade.

Tuttavia, il beneficio non viene perso se il bene ceduto viene sostituito, nello stesso periodo d’imposta, con un bene nuovo analogamente o più tecnologicamente avanzato.

Se il nuovo bene ha un costo inferiore, l’agevolazione prosegue ma entro il limite del nuovo costo.

7. Effetti sugli acconti 2026

Ai fini della determinazione degli acconti IRPEF/IRES 2026, deve essere considerata l’imposta che si sarebbe determinata senza l’iper ammortamento.


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