Contratti a termine: eventuali causali definite dalla contrattazione collettiva

La stipula di un contratto di durata superiore a 12 mesi è possibile solo fino al prossimo 30 settembre 2022

 
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L’articolo 41 bis del D.L. n. 73/2021, cosiddetto “Decreto Sostegni bis”, in vigore dal 25 luglio 2021, ha legittimato la contrattazione collettiva di qualsiasi livello ad individuare specifiche esigenze per la stipula di un contratto a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi complessivi. In particolare, la stipula di contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, con una delle motivazioni previste dalla contrattazione collettiva, è possibile solo fino al 30 settembre 2022.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 1363 del 14 settembre 2021 ha chiarito che il termine di cui sopra fa riferimento solo alla stipula di un contratto a termine di durata iniziale superiore a 12 mesi, ma non anche alle ipotesi di proroga o rinnovo.

Le causali giustificative

Secondo quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, del D.lgs n. 81/2015, come modificato dal D.L. 87/2018 cosiddetto “Decreto Dignità”, l’apposizione di un termine al contratto di lavoro di durata superiore a 12 mesi, ma non superiore a 24 mesi, è ammessa solo in presenza di una delle seguenti condizioni, pena la trasformazione in contratto a tempo indeterminato:

  • esigenze temporanee ed oggettive estranee all’ordinaria attività aziendale;
  • esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
  • esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Il Decreto Sostegni bis, stante la difficile applicabilità di dette causali nella prassi operativa, ha operato una riscrittura del richiamato articolo del D.lgs 81/2015, introducendo a livello normativo la possibilità per la contrattazione collettiva di ogni livello: nazionale, territoriale o aziendale, di individuare, in aggiunta a quanto sopra, nuove causali, in presenza delle quali sarà possibile:

  • stipulare un contratto a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi (fino a 24 mesi);
  • prorogare il contratto a termine in caso di superamento dei 12 mesi;
  • rinnovare il contratto a termine in ogni caso.

La norma prevede che la contrattazione collettiva debba riferirsi a “specifiche esigenze” aziendali in aggiunta a quelle legali già esistenti, individuando ipotesi concrete, senza utilizzare formulazioni generiche che richiedano ulteriori declinazioni all’interno del contratto individuale.

La stipula di un contratto a termine di durata superiore a 12 mesi, utilizzando una delle causali previste dalla contrattazione collettiva, è possibile solo fino al prossimo 30 settembre 2022.

I chiarimenti dell’INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 1363 del 14 settembre 2021, ha ribadito che la modifica introdotta al comma 1 dell’articolo 19 riguarda sia la stipula di un primo contratto di durata superiore a 12 mesi, sia gli istituti del rinnovo e della proroga, in quanto le singole disposizioni di questi due istituti, richiamano proprio le causali contenute al comma 1 dell’articolo 19, tra le quali deve essere ora considerata anche quella connessa ad esigenze specifiche individuate dalla contrattazione collettiva.

Inoltre, continua l’Ispettorato, la limitazione temporale del prossimo 30 settembre 2022 fa riferimento esclusivamente alla stipula di un primo contratto a termine tra le parti di durata superiore a 12 mesi mentre la nuova misura ha carattere strutturale e permanente solo con riferimento ai casi di proroga o rinnovo del contratto a tempo determinato.

Inoltre, la data del 30 settembre 2022 è da intendersi solo come termine entro cui procedere alla formalizzazione del contratto tra datore di lavoro e lavoratore, ma non alla scadenza dello stesso, che ben potrà quindi andare oltre tale data, fermo restando il limite massimo di 24 mesi.

Ne consegue quindi che, dal 1° ottobre 2022, sarà possibile stipulare un primo contratto a termine di durata superiore a 12 mesi solo per le esigenze originariamente previste dall’articolo 19 comma 1 del D.lgs 81/2015, ma non anche per quelle previste dalla contrattazione collettiva.

Diversamente, le regole in materia di rinnovi e proroghe non sono condizionate temporalmente e, pertanto, anche successivamente al 30 settembre 2022 sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine anche in ragione delle causali previste dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro.

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