Esoneri contributivi per le assunzioni di giovani under 30 e under 36: scadenze e chiarimenti
Al fine di promuovere l’occupazione stabile dei giovani, le leggi di Bilancio succedutesi negli ultimi anni hanno introdotto esoneri contributivi per i datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, o trasformano rapporti di lavoro a tempo determinato.
Le principali misure per le assunzioni di giovani, ad oggi vigenti, sono quelle previste dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) per gli under 30 e dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) per gli under 36.
L’agevolazione per le assunzioni di under 30 è un incentivo contributivo strutturale introdotto dalla Legge di Bilancio 2018. L’incentivo spetta per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e le trasformazioni di contratti a tempo determinato di lavoratori che, alla data della prima assunzione incentivata: i) non abbiano compiuto il trentesimo anno di età (29 anni e 364 giorni) e ii) non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
Tale misura è riconosciuta per la durata massima di 36 mesi e comporta un esonero contributivo pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di euro 3.000 su base annua.
Successivamente, per il solo anno in corso, la Legge di Bilancio 2023 ha ampliato la platea dei soggetti beneficiari dell’incentivo elevando il requisito soggettivo dell’età a 36 anni. Pertanto, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o che trasformano contratti a tempo determinato di giovani under 36 (ovvero sino a 35 anni e 364 giorni) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2023. Inoltre, i suddetti lavoratori - come previsto per l’esonero under 30 - non devono essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
L’ammontare dell’esonero per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro, nel limite di importo pari a euro 8.000,00 annui e per un periodo massimo di fruizione di 36 mesi.
Si rammenta che per beneficare delle agevolazioni in argomento, il datore di lavoro deve essere in possesso di determinati requisiti (ad esempio, essere in regola con i versamenti contributivi) e rispettare talune norme di legge (tra cui, le norme in materia di salute e sicurezza nonché i principi di cui all’art. 31, D.Lgs. 150/2015 ecc…).
L’INPS, con il messaggio n. 4178 del 24 novembre 2023, ha fornito importanti chiarimenti in merito all’esonero contributivo riconosciuto per le assunzioni di giovani under 30, che ai sensi della Legge di Bilancio 2018, “non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro”.
Richiamando la precedente circolare n. 40 del 2 marzo 2018, l’istituto ha ribadito che l’esonero under 30 non possa essere riconosciuto nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza Partita Iva, nonché parasubordinato, venga riqualificato come rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Tuttavia, come altresì chiarito dal Ministero del Lavoro, la preclusione di beneficiare dell’esonero opera solo nel caso in cui datore di lavoro che intenda fruire dell’incentivo sia il medesimo datore titolare del rapporto di lavoro riqualificato a seguito dell’accertamento ispettivo.
In particolare, è stato precisato che se il datore di lavoro a fruire degli incentivi all’assunzione sia un soggetto diverso dal datore di lavoro titolare del rapporto riqualificato, lo stesso potrà godere legittimamente del beneficio in quanto, alla data dell’assunzione del giovane, riteneva in buona fede che il lavoratore fosse legittimo destinatario dell’agevolazione.
Pertanto, soltanto in questa fattispecie, il datore di lavoro che assume in buona fede può continuare a fruire legittimamente degli esoneri contributivi in oggetti e non sarà tenuto, per il successivo accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro riqualificato presso diverso datore di lavoro, alla restituzione dell’agevolazione né al pagamento delle eventuali sanzioni per la pregressa fruizione della misura agevolativa.