Accordo per il rinnovo del CCNL Area Tessili-Moda / Chimica-Ceramica

L’Accordo avrà validità quadriennale con decorrenza 1° gennaio 2023 e scadrà 31 dicembre 2026.

 
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Il 16 luglio 2024 è stato stipulato l’Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende artigiane appartenenti ai seguenti settori:

  • Abbigliamento, Tessile calzaturiero, Confezioni su misura;
  • Pulitintolavanderie;
  • Occhialeria;
  • Chimica, Concia, Gomma Plastica, Vetro;
  • Ceramica.

All’interno dell’Accordo viene data la copertura anche per il Settore della Concia artigiana: per i lavoratori di questo settore si applicheranno le tabelle salariali del Settore Chimica, Gomma Plastica, Vetro. 

L’Accordo avrà validità quadriennale (con decorrenza 1° gennaio 2023) e scadrà 31 dicembre 2026. Si riportano di seguito le novità di maggior interesse.

 


Incrementi retributivi

L’Accordo prevede un aumento della retribuzione da erogarsi in quattro tranches secondo le seguenti decorrenze:

  • luglio 2024,
  • gennaio 2025,
  • ottobre 2025,
  • ottobre 2026.
Una tantum

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1°gennaio 2023 – 30 giugno 2024), ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'Accordo - ovverosia il 16 luglio 2024 - sarà corrisposto un importo forfettario “una tantum” pari a 110,00 euro lordi, suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, con le seguenti modalità:

  • 55,00 euro lordi con la retribuzione di settembre 2024;
  • 55,00 euro lordi con la retribuzione di marzo 2025.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell'Accordo sarà erogato il 70% dell’importo una tantum, con le medesime decorrenze.

L'una tantum è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta legali o contrattuali ed è quindi comprensiva degli stessi ed è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali saranno considerati a tutti gli effetti anticipazioni dell'una tantum fino a concorrenza. Quindi tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di luglio 2024.

Ulteriori Novità rilevanti

In aggiunta a quanto precede, l’Accordo di rinnovo ha:

  • introdotto una disciplina specifica del lavoro stagionale per il settore Pulitintolavanderie che offre alle imprese la possibilità di assumere lavoratori per il c.d. “cambio stagionale” o “cambio armadio” nei seguenti periodi temporali:
    - dal 1° ottobre – 31 dicembre;
    - dal 1° aprile – 31 luglio;
    - i contratti stagionali avranno una durata massima di 3 mesi;
  • previsto che, a partire dal 1° agosto 2024, per le ore prestate oltre l’orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 12%;
  • prolungato a 24 mesi il periodo massimo in cui conteggiare gli eventi morbosi che danno diritto alla conservazione del posto che viene confermato a 12 mesi complessivi (c.d. periodo di comporto). Per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della Legge 68/1999 il periodo di comporto è elevato di ulteriori 90 giorni;
  • modificato i termini di preavviso in caso di dimissioni o licenziamento per tutti i settori;
  • esteso la disciplina degli scatti di anzianità agli apprendisti di tutti i settori del CCNL. Il valore dello scatto per gli apprendisti è di 6 euro;
  • introdotto l’istituto della “banca ore solidale” attraverso il quale il lavoratore può cedere volontariamente e a titolo gratuito i permessi retribuiti e le ferie maturate e non godute ai lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere figli minori e/o parenti che necessitano di cure.


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