Le novità in materia di lavoro nel Decreto Coesione: i bonus Giovani, Donne e ZES over 35
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2024 il Decreto Legge n. 60/2024 (“Decreto Coesione”) contenente “ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”.
Si riportano, di seguito, le novità di maggiore interesse per le aziende previste dal richiamato provvedimento.
Viene introdotta l’agevolazione “giovani Under 35” con l’intento di incrementare l’occupazione giovanile stabile.
L’esonero è riconosciuto ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato o nei casi di trasformazione del rapporto da tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato.
Il lavoratore, alla data dell’assunzione o della trasformazione del contratto a tempo indeterminato:
- non deve aver compiuto il trentacinquesimo anno di età e
- non deve essere stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
L’ammontare dell’esonero è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di Euro 500,00 su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata.
Alle medesime condizioni, l’esonero è riconosciuto nel limite massimo di Euro 650 euro su base mensile se l’assunzione avviene nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).
Inoltre, l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del D.Lgs. 216/2023.
Si precisa altresì che l’effettiva fruizione dell’esonero Bonus Giovani è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione Europea e alla successiva prassi operativa da parte dell’INPS.
Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, è riconosciuto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 fino al 31 dicembre 2025 assumono lavoratrici - di qualsiasi età e prive di un impiego regolarmente retribuito (da sei mesi nelle regioni del Mezzogiorno e da ventiquattro mesi ovunque residenti) - con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L’ammontare dell’esonero è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di Euro 650,00 su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata.
Inoltre, l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del D.Lgs. 216/2023
Inoltre, ai fini della fruizione dell’esonero, è necessario realizzare un incremento occupazionale netto nonché attendere le modalità attuative che saranno successivamente emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociale e le successive istruzioni da parte dell’INPS.
Con l’entrata in vigore del Decreto Coesione è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – “ZES unica”, che comprende tutti i comuni dei territori delle regioni svantaggiate quali Abruzzo, Basilicata Calabria, Campania, Molise, Sicilia e la Sardegna.
Al fine di ridurre i divari territoriali è riconosciuto l’esonero a favore dei datori di lavoro che intendono effettuare nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 1° settembre 2024 sino al 31 dicembre 2025, in una delle regioni ubicate nella Zona ZES.
L’esonero è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione.
Ai fini dell’accesso al beneficio, il lavoratore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- aver compiuto 35 anni di età;
- risultare disoccupato da almeno 24 mesi.
L’ammontare dell’esonero è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di Euro 650,00 su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata.
Inoltre, l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del D.lgs. 216/2023.
Si precisa altresì che l’effettiva fruizione dell’esonero Bonus ZES over 35 è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione Europea e alla successiva prassi operativa da parte dell’INPS.
I datori di lavoro, per beneficiare delle agevolazioni contributive in argomento, devono rispettare le condizioni generali previste dall’articolo 31 del D.Lgs. 150/2015 e, inoltre:
- devono essere in regola con i versamenti contributivi (DURC regolare);
- devono pienamente rispettare le norme di legge e di contratto collettivo, anche in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- non devono essere responsabili di violazione nelle materie di lavoro e della legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione incentivata a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a licenziamenti collettivi, di lavoratori con la medesima qualifica della lavoratrice per la quale si beneficia dell’esonero contributivo (per Bonus Giovani e Bonus ZES over 35).