Conversione in Legge del D.L. 146/2021: le principali novità fiscali
Il D.L. 21.10.2021 n. 146 – oggetto di una precedente nostra informativa - è stato convertito nella L. 17.12.2021 n. 215, entrata in vigore il 21.12.2021, con numerose modifiche rispetto al testo originario.
Di seguito vengono analizzate le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni apportate in sede di conversione.
Si segnala che alcune delle norme di seguito esaminate sono, a loro volta, oggetto di proposte emendative nel corso dell’iter di approvazione del Ddl di Bilancio 2022 (AS 2448) e, pertanto, potrebbero subire ulteriori modifiche.
Le cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021 vanno pagate entro 180 giorni dalla data di notifica, e non entro i consueti 60 giorni.
Inizialmente era stata prevista, per le cartelle indicate, una estensione del pagamento a 150 giorni, elevata a 180 giorni in sede di conversione del D.L. n. 146/2021.
Sembra corretto avere riguardo al giorno in cui la notifica si perfeziona nei confronti del debitore, e non al giorno, antecedente, in cui si perfeziona nei confronti dell’Agente della Riscossione.
Nel predetto lasso temporale di 180 giorni, di conseguenza, il debitore non è considerato inadempiente, dunque non possono essere attivate azioni esecutive e cautelari e non decorrono gli interessi di mora.
Si precisa che il termine per il ricorso, di 60 giorni, non viene prorogato.
L’art. 5 co. 14-ter del DL 146/2021 convertito ha differito dall’1.1.2022 all’1.7.2022 l’efficacia delle modifiche al c.d. “esterometro”, originariamente apportate dall’art. 1 co. 1103 della L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).
La comunicazione delle operazioni attive e passive con soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, dall’1.7.2022, mediante il Sistema di Interscambio (SdI), adottando il formato della fattura elettronica.
Ciò comporterà, ad esempio, per quanto riguarda le operazioni passive, l’emissione di fatture elettroniche con formato TD17/TD18/TD19.
Il novellato art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015 prevede che:
- i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato siano trasmessi entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato siano trasmessi entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Restano, quindi, invariate le modalità e i termini di comunicazione per le operazioni transfrontaliere effettuate sino al 30.6.2022 ed in particolare:
- l’invio dei dati relativi alle operazioni effettuate nel primo trimestre 2022 dovrà essere effettuato entro il 2.5.2022;
- l’invio dei dati relativi alle operazioni effettuate nel secondo trimestre 2022 dovrà essere effettuato entro il 22.8.2022.
L’art. 5 co. 12-quater del DL 146/2021 convertito ha prorogato anche per il 2022 il divieto di emissione di fatture in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio:
- da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative ad operazioni i cui dati devono essere inviati a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);
- da parte dei soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, emettono fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis del DL 135/2018, che fa esplicito riferimento al citato art. 10-bis del DL 119/2018).
L’art. 5 co. 12-ter del DL 146/2021 convertito ha rinviato dall’1.1.2022 all’1.1.2023 l’obbligo previsto dall’art. 2 co. 6-quater del DLgs. 127/2015, il quale impone agli esercenti tenuti a inviare i dati al Sistema tessera sanitaria ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata (art. 3 co. 3 e 4 del DLgs. 21.11.2014 n. 175) di inviare i dati di tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria mediante i registratori telematici, al fine di assolvere gli obblighi di memorizzazione e invio dei corrispettivi ex art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.
Attualmente, tali soggetti (es. farmacie, parafarmacie, ottici) possono memorizzare e trasmettere i corrispettivi mediante l’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria su base facoltativa. Tuttavia, a partire dall’1.1.2023, tale modalità di assolvimento degli obblighi diventerà obbligatoria.
L’art. 5 co. 12-bis del DL 146/2021 convertito ha rinviato dall’1.7.2021 all’1.7.2022 la possibilità di utilizzare sistemi evoluti di incasso, mediante carte di debito, di credito o altre forme di pagamento elettronico, per memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.
Tale possibilità è prevista dall’art. 2 co. 5-bis del DLgs. 127/2015 per consentire agli esercenti attività di commercio al minuto, compresi i gestori di distributori automatici, di utilizzare un unico strumento per la rilevazione dei pagamenti, nonché per assolvere gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 2 co. 1 e 2 de D.Lgs. n. 127/2015).
La definizione delle caratteristiche tecniche dei sistemi evoluti di incasso, delle informazioni da trasmettere e dei termini di invio, è demandata a un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
L’art. 5 co. 15-quater del DL 146/2021 convertito modifica il regime IVA applicabile agli enti associativi, stabilendo che alcune operazioni da questi effettuate, finora escluse da IVA ai sensi dell’art. 4 co. 4, 5 e 6 del DPR 633/72, rientrano nel campo di applicazione dell’imposta.
Allo stesso tempo, viene stabilito che, a determinate condizioni, talune di dette operazioni possono beneficiare del regime di esenzione IVA.
Ciò significa che, per le operazioni in parola, ancorché esentate dall’imposta, gli enti associativi saranno tenuti, in linea generale, ad assolvere gli obblighi di cui al Titolo II del DPR 633/72 (fatturazione, registrazione, dichiarazione, ecc.).
L’art. 5 co. 15-sexies del DL 146/2021 convertito specifica che tali disposizioni valgono soltanto ai fini dell’IVA.
Per motivi di sintesi tali disposizioni non vengono illustrate dettagliatamente; per approfondimenti potete contattare i vostri referenti Artser.
L’art. 5 co. 15-quinquies del DL 146/2021 convertito estende la disciplina dettata sotto il profilo IVA per il regime forfetario, di cui all’art. 1 co. 58 - 63 della L. 190/2014:
- alle organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS);
- con ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 Euro.
La disposizione ha carattere transitorio in attesa della piena operatività delle disposizioni fiscali del codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017), la cui efficacia è subordinata all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (avvenuta il 23.11.2021) e all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi degli artt. 101 co. 10 e 104 co. 2 del DLgs. 117/2017 (non ancora richiesta dal Ministero del Lavoro).
In virtù dell’applicazione delle disposizioni previste dalla L. 190/2014, gli enti che beneficiano del regime agevolato:
- non addebitano l’IVA a titolo di rivalsa per le operazioni effettuate;
- non detraggono, per qualunque operazione, l’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti di beni e servizi;
- sono esonerati dagli adempimenti IVA, ad esclusione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.
L’art. 1-bis co. 1 del DL 146/2021 convertito ha ulteriormente prorogato al 31.1.2022 il termine per avvalersi della regolarizzazione dei versamenti IRAP prevista dall’art. 42-bis co. 5 del DL 104/2020.
La scadenza “originaria”, fissata al 30.11.2020, era già stata più volte differita.
Si ricorda che l’art. 42-bis co. 5 del DL 104/2020 contiene una sorta di sanatoria per il mancato pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 (ai sensi dell’art. 24 del DL 34/2020), nell’ipotesi in cui tali somme avrebbero, invece, dovuto essere corrisposte per il mancato rispetto dei limiti comunitari, consentendo di pagare l’imposta a suo tempo non versata senza applicazioni di sanzioni, né interessi.
Sono stati convertiti da lire ad euro e sono stati lievemente modificati gli importi il cui superamento determina, in capo ai soggetti in contabilità ordinaria, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, che sono dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali.
In particolare, viene stabilito che le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente:
- l’ammontare dei ricavi è superiore a 5,164 milioni di euro (in luogo di 10 miliardi di lire, corrispondenti a 5.164.568,99 euro); e contemporaneamente,
- il valore complessivo delle rimanenze è superiore a 1,1 milioni di euro (in luogo di 2 miliardi di lire, corrispondenti a 1.032.913,80 euro).
Rimane fermo che l’eventuale obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino cessa a partire dal primo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai predetti limiti.
Si prevede che il debitore non possa impugnare l’estratto di ruolo, prospetto riepilogativo dei carichi pendenti rilasciato, successivamente alla notifica della cartella di pagamento, dal funzionario dell’Agente della Riscossione al contribuente.
Non è nemmeno possibile impugnare la cartella di pagamento non validamente notificata, salvo che il contribuente possa dimostrare che il carico pendente:
- può compromettere la partecipazione ad una gara di appalto;
- può inibire il pagamento di somme ad opera della Pubblica Amministrazione (ciò si verifica per debiti iscritti a ruolo di ammontare almeno pari a 5.000,00 euro);
- può, in generale, compromettere i rapporti con una Pubblica Amministrazione.
L’art. 5-ter del DL 146/2021 convertito modifica l’art. 5 co. 2 del DLgs. 175/2014, stabilendo che, nel caso di dichiarazione precompilata, presentata direttamente dal contribuente o per il tramite del sostituto d’imposta, con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta:
- in relazione ai dati relativi agli oneri deducibili o detraibili, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati, non si applica il controllo formale di cui all’art. 36-ter del DPR 600/73;
- con riferimento agli oneri deducibili o detraibili forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale, in capo al contribuente, relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica.
Resta comunque fermo il controllo, nei confronti del contribuente, della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni, indipendentemente dall’accettazione o modifica della dichiarazione precompilata.
L’art. 5-decies del DL 146/2021 convertito modifica la definizione di abitazione principale ai fini dell’IMU contenuta nel co. 741 lett. b) dell’art. 1 della L. 160/2019.
Viene stabilito, infatti, che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili situati in Comuni diversi, è possibile beneficiare delle agevolazioni previste per l’abitazione principale (esenzione o aliquota ridotta e detrazione) per un immobile scelto dai componenti del nucleo stesso.
Di fatto, viene uniformato il trattamento ai fini IMU che consente di beneficiare dell’agevolazione prevista per l’abitazione principale per una unità immobiliare, a prescindere dal fatto che gli immobili si trovino nello stesso Comune o in Comuni diversi.
Entrata in vigore
Le novità che riguardano gli immobili situati in Comuni diversi dei componenti del nucleo familiare, non trattandosi di una norma di interpretazione autentica, sono entrate il vigore il 21.12.2021 e, pertanto, saranno applicabili dal 2022.
L’art. 5-septies del DL 146/2021 convertito prevede che, nell’ambito dei trasporti internazionali di beni, ai quali si applica il regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 9 co. 1 n. 2 del DPR 633/72, non rientrano i servizi di trasporto resi a soggetti diversi:
- dall’esportatore;
- dal titolare del regime di transito;
- dall’importatore;
- dal destinatario dei beni;
- dal prestatore dei servizi di cui all’art. 9 co. 1 n. 4 del DPR 633/72.
La nuova disposizione ha effetto dall’1.1.2022. Sono fatti salvi i comportamenti adottati prima di tale data in conformità alla Corte di Giustizia UE 29.6.2017 causa C-288/16.
L’art. 5 co. 15-bis e 15-ter del DL 146/2021 convertito introduce il regime di non imponibilità IVA anche per le cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione europea o di un’agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell’Unione europea, qualora la suddetta Commissione o agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell’ambito dell’esecuzione dei propri compiti al fine contrastare la pandemia da COVID-19 (art. 72 co. 1 lett. c-bis) del DPR 633/72).
Fa eccezione il caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo.
Nell’ipotesi in cui vengano meno le condizioni di applicazione del regime di non imponibilità IVA, la Commissione, l’agenzia interessata o l’organismo interessato informa l’Amministrazione finanziaria e la cessione è soggetta ad imposta alle condizioni applicabili in quel momento.
Il regime di non imponibilità in argomento si applica alle operazioni compiute a partire dall’1.1.2021 (per le operazioni per le quali è stata applicata l’IVA, sono emesse note di variazione).