Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione
Il 15 luglio 2021 è stato emanato il Provvedimento n. 191910, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di accesso al credito d’imposta del 30 per cento di alcune spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione. La misura è stata reintrodotta dal Decreto “Sostegni bis”, D.L. n. 73/21 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, nonché per le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.
Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti ammessi all’agevolazione;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lett. c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Ai fini della fruizione del credito, sarà necessario inviare dal 4 ottobre al 4 novembre 2021, utilizzando il modello approvato con il citato Provvedimento, una apposita comunicazione contenente l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.
Segnaliamo che:
- l’ammontare massimo del credito d’imposta effettivamente fruibile sarà pari al credito d’imposta richiesto, moltiplicato per una percentuale che sarà resa nota con apposito provvedimento, da emanarsi entro il 12 novembre 2021;
- il credito d’imposta potrà essere utilizzato:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2021;
- in compensazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento da emanarsi entro il 12 novembre prossimo.