Valutazione rischio chimico
La tutela dei lavoratori, in materia di rischio chimico, viene definita dal Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i). Questo definisce le misure da adottare per la protezione dei lavoratori, i requisiti minimi contro i rischi per la salute e la sicurezza da effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro e ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione del rischio da agenti chimici, che deve essere riportata nel documento di valutazione dei rischi (DVR).
Mettiamo a disposizione delle aziende un team di esperti che individuerà tutte le criticità garantendo il rispetto delle normative, di scadenze ed obblighi, misure organizzative di prevenzione e protezione, mappatura dei rischi e applicazione dei protocolli in vigore.
I fattori da considerare per la valutazione sono:
- proprietà pericolose degli agenti chimici
- informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore attraverso la scheda di sicurezza
- livello, tipo e durata dell’esposizione
- circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza degli agenti, tenuto conto della quantità delle sostanze e delle miscele che li contengono o li possono generare
- valori limite di esposizione professionale o valori limite biologici
- effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare
- conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria, se disponibili
La valutazione del rischio da agenti chimici può portare a 4 classificazioni:
- Rischio basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute
- Rischio basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute
- Rischio non basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute
- Rischio non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute
I lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute (tossici acuti, corrosivi, sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull’allattamento, tossici specifici per organi bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di cat. 2) devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 229 - Titolo IX Capo I del d.lgs. 81/2008). Questa deve essere effettuata prima di adibire il lavoratore alla sua mansione, periodicamente e alla cessazione del rapporto di lavoro.