Decreto Lavoro convertito in Legge: le modifiche definitive in materia di sicurezza

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono in vigore dal 4 luglio 2023

 
sicurezza lavoro (2)

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 3 luglio 2023, n. 85 di conversione in legge con modificazioni del “Decreto Lavoro” n. 48/2023, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”. La legge di conversione del "Decreto lavoro", ha introdotto alcune modifiche rispetto a quanto già indicato dal Decreto relative al Testo Unico sulla sicurezza (Dlgs 81/08). Le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione e quindi dal 4 luglio 2023. 

Una delle modifiche al TU, confermate dalla Legge n. 85 del 3 luglio 2023, riguarda la sorveglianza sanitaria. Il nuovo testo dell'articolo 18, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro e i dirigenti devono nominare un medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, nei casi previsti dal decreto legislativo e in base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28.

Altre modifiche riguardano diversi articoli del Testo Unico sulla sicurezza. 

L'articolo 21, confermato, stabilisce che i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono utilizzare attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni del titolo III e adottare opere provvisionali conformi alle disposizioni del titolo IV. 

L'articolo 25, modificato nella Legge 85/2023 di conversione, afferma che il medico competente, durante la visita medica preventiva o preassuntiva, richiede al lavoratore di presentare una copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata al termine del precedente rapporto di lavoro, valutandone il contenuto per formulare il giudizio di idoneità, a meno che non sia oggettivamente impossibile reperirla. L'articolo 25 stabilisce inoltre che, in caso di impedimento del medico competente per gravi e motivate ragioni, il datore di lavoro deve essere informato per iscritto del nominativo di un sostituto che abbia i requisiti richiesti dall'articolo 38, affinché possa adempiere agli obblighi di legge durante tale periodo.

L'articolo 37, confermato, prevede che un nuovo Accordo Stato-Regioni, non ancora emanato, disciplinerà il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e il rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei destinatari della stessa.

L'articolo 71, confermato, stabilisce che i soggetti privati abilitati che effettuano verifiche sulle attrezzature elencate nell'Allegato VII del Testo Unico acquisiscono la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.

L'articolo 72, confermato, stabilisce che chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza per fini di sicurezza. Inoltre, deve conservare una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio o in concessione l'attrezzatura, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico conformemente alle disposizioni del presente Titolo.

L'articolo 73, confermato, prevede che il datore di lavoro che utilizza attrezzature che richiedono conoscenze particolari, come specificato nell'articolo 71, comma 7, deve ricevere formazione e addestramento specifico per garantire l'uso adeguato e sicuro delle attrezzature.

All’articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: “Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000,” sono inserite le seguenti: “ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009,“

In sintesi le novità , rispetto alla versione del decreto 48/2023, le novità sono:

  • Il medico competente non chiede più la precedente cartella sanitaria al nuovo dipendente in fase di visita di assunzione ma lo fa in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva. È previsto inoltre che la cartella sanitaria possa non essere oggettivamente reperita.
  • Per le sedi delle istituzioni scolastiche, il documento di valutazione dei rischi deve essere integrato con la programmazione degli interventi necessari a prevenire i rischi “strutturali” al limite delle risorse disponibili. 
  • Il coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ora, può dimostrare di essere in possesso dei requisiti richiesti anche avendo conseguito la laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4.

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