Obbligo di visita medica dopo una lunga malattia: la sentenza della Commissione Interpelli
Uno dei quesiti più ricorrenti inviati alla Commissione Interpelli, prevista dall’articolo 12 del D.lgs 81/2008, riguarda la sorveglianza sanitaria e gli obblighi correlati alla figura del medico competente o del datore di lavoro. Anche il primo interpello del 2024 riguarda un dubbio connesso all’obbligo della visita medica di controllo al termine di un lungo periodo di assenza dal lavoro, superiore a sessanta giorni, per motivi di salute.
La domanda, presentata dall’Università degli Studi di Milano-Direzione Risorse Umane, riguarda l'obbligatorietà o meno della visita medica successiva ad una lunga malattia.
La Commissione Interpelli, nelle sue premesse normative, sottolinea diversi punti chiave del D.Lgs 81/2008:
- L'art. 2 definisce la "sorveglianza sanitaria" come l'insieme di atti medici volti a proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
- L'art. 18 impone al datore di lavoro l'obbligo di nominare un medico competente per la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge e in risposta alla valutazione dei rischi.
- Sempre nell'art. 18, si sottolinea l'obbligo del datore di lavoro di considerare le capacità e le condizioni dei lavoratori rispetto alla loro salute e sicurezza, con il dovere di vigilare affinché i lavoratori sottoposti alla sorveglianza sanitaria non siano assegnati a mansioni specifiche senza un giudizio di idoneità. Inoltre, è richiesto di aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai cambiamenti organizzativi e produttivi rilevanti per la salute e sicurezza del lavoro.
- L'art. 41 stabilisce che la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni della Commissione consultiva e su richiesta del lavoratore correlata ai rischi lavorativi. Inoltre, specifica che la sorveglianza sanitaria include una visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo un'assenza per motivi di salute superiore ai sessanta giorni, finalizzata a verificare l'idoneità alla mansione.
La Commissione Interpelli, in modo insolito, premette anche alcune decisioni della Corte di Cassazione. In particolare, la sentenza del 27 marzo 2020, n. 7566, richiamata anche nella sentenza del 12 ottobre 2022, n. 29756, riguardante l'articolo 41, comma 2, lettera e-ter), chiarisce che la "ripresa del lavoro", per la quale la visita medica deve essere "precedente", è definita dalla concreta assegnazione del lavoratore alle stesse mansioni dopo un'assenza prolungata per motivi di salute oltre i sessanta giorni. La valutazione di "idoneità" si concentra su queste mansioni, verificando se il lavoratore può svolgerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica.
Dopo aver esposto le considerazioni sopra descritte, la Commissione Interpelli, nell'Interpello n. 1/2024, rispondendo alla domanda dell'Università degli Studi di Milano-Direzione Risorse Umane, afferma che solo i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria devono essere sottoposti alla visita medica dell'articolo 41, comma 2, lettera e-ter), ovvero quella precedente al ritorno al lavoro dopo un'assenza per motivi di salute superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare la loro idoneità alla mansione.