Sicurezza sul lavoro: le novità del Decreto Fiscale

Le modifiche al Testo Unico, la sospensione dell'attività imprenditoriale e le sanzioni aggiuntive, la vigilanza

 
sicurezza azienda

Il Decreto fiscale (D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021), pubblicato in Gazzetta e in vigore dal 22 ottobre 2021, interviene con una serie di misure anche sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Come dichiarato dal presidente del Consiglio Draghi "le norme approvate consentiranno di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero". Obiettivo di questi interventi è quello di "incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle disposizioni per assicurare la prevenzione".

Il Decreto interviene modificando il D.lgs 81/2008, il testo unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Riassumiamo le disposizioni di particolare rilevanza, precisando che potrebbero subire modifiche in sede di conversione del Decreto.

Lavoro nero, soglia sospensione dell’attività imprenditoriale

Cambiano le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: 10% e non più 20% del personale "in nero" presente sul luogo di lavoro. Non è più richiesta alcuna "recidiva" ai fini della adozione del provvedimento che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede  l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

Inasprimento delle sanzioni

Nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, è prevista la sospensione dell’attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti. Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.

Le violazioni che fanno scattare il provvedimento di sospensione dell’impresa sono contenute nell’Allegato I "Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale" del D.Lgs. 81/2008, con specifico riferimento all’art.14 "Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori". Una volta sospesa, l’attività dell’impresa potrà riprendere solo se le regolari condizioni di lavoro verranno ripristinate e se ci sarà il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle violazioni. L’importo della sanzione raddoppia se, nei 5 anni precedenti, l’impresa è già stata interessata da un provvedimento di sospensione.

Le violazioni e gli importi delle somme aggiuntive che dovranno pagare i datori di lavoro
(Allegato I)
 
  1. Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) > 2.500 eu

  2. Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione > 2.500 eu

  3. Mancata formazione e addestramento > 300 eu per ciascun lavoratore interessato

  4. Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile > 3.000 eu

  5. Mancata elaborazione Piano Operativo di Sicurezza (POS) > 2.500 eu

  6. Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto > 300 eu per ciascun lavoratore interessato

  7. Mancanza di protezioni verso il vuoto > 3.000 eu

  8. Mancata applicazione delle armature di sostegno (fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno) > 3.000 eu

  9. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee alla protezione dei lavoratori dai conseguenti rischi > 3.000 eu

  10. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi > 3.000 eu

  11. Mancata di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) > 3.000 eu

  12. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo > 3.000 eu

Controlli: maggiori competenze all’INL, più ispettori e più tecnologie

Le competenze dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) per quanto riguarda la salute e sicurezza del lavoro vengono estese, l’organico degli ispettori aumenta con 1.024 nuove assunzioni (il personale dell’Arma dei Carabinieri passa da 570 a 660) e per incrementare la strumentazione informatica adatta a svolgere l’attività di vigilanza il Governo mette a disposizione 3,7 milioni di euro.

Viene rafforzato il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per una maggiore condivisione delle sue informazioni, e gli organi di vigilanza dovranno aggiornare e alimentare un’apposita sezione della banca dati dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro. Da parte sua, l’Inail dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali (Asl) e all’INL i dati che riguardano le aziende assicurate e gli infortuni denunciati.

Quarantena Covid e congedi parentali

È previsto il rifinanziamento per le misure adottate al fine dell’equiparazione della quarantena per Covid 19 alla malattia.

I lavoratori dipendenti, o autonomi, genitori di minori di 14 anni possono astenersi dal lavoro nel caso in cui sia sospesa l’attività didattica o educativa del figlio per tutta o in parte la durata dell’infezione o per la quarantena disposta dalle autorità competenti.

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