Decreto Aiuti-bis: riduzione cuneo fiscale e novità per fringe benefit
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022, il Decreto Legge n. 115/2022 (cd. Decreto Aiuti-bis), recante "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali".
Tra le novità principali in materia di lavoro si segnalano la riduzione del cuneo fiscale dell'1,2% per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 e l'innalzamento a 600 euro della soglia di esenzione dei fringe benefit aziendali per il periodo d'imposta 2022.
Per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi, è previsto l’incremento dell’esonero dello 0,8% sulla quota dei contributi previdenziali IVS (per invalidità, vecchiaia e superstiti) a carico del lavoratore di ulteriori 1,2 punti percentuali.
Il beneficio riguarda i lavoratori dipendenti (ad esclusione dei lavoratori domestici) che hanno una retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedente l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Pertanto, da luglio a dicembre 2022, per i lavoratori dipendenti in possesso del suddetto requisito reddituale l’esonero dei contributi IVS a loro carico sarà pari al 2% (ovverosia 0,8%, come previsto dalla Legge di Bilancio 2022, maggiorato dell’1,2% introdotto dal Decreto Aiuti-bis). Ciò si tradurrà in un netto in busta paga più elevato.
Per il solo anno 2022, la soglia di esenzione da tassazione delle erogazioni liberali di beni e servizi ai lavoratori dipendenti passa da 258,23 euro a 600 euro.
In ragione di quanto precede, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, sarà pari a 600 euro per l’anno 2022.
Si tratta di tutti quei fringe benefit erogati dal datore di lavoro per liberalità o vincolo negoziale (si pensi, ad esempio, al welfare contrattuale) sotto forma di beni e servizi, come, a titolo esemplificativo: buoni carburante, buoni spesa, auto aziendale ecc...
Inoltre, come previsto dall’art. 12 del Decreto Aiuti-bis, nei 600 euro rientreranno anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Su tali somme è opportuno attendere un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate in quanto - per prassi dell’amministrazione finanziaria - è consentita l’esenzione fiscale «sempreché il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con la finalità per le quali sono state corrisposte; è irrilevante, invece, la circostanza che le somme erogate coprano o meno l’intero costo» (circolare 5/E/2018, paragrafo 3.3, dell’agenzia delle Entrate).
Si rammenta, infine, che ai 600 euro di fringe benefit esenti si possono sommare i 200 euro del c.d. Bonus carburante, previsto dall’art. 2 del Decreto Legge n. 21/2022. In questo caso, va prevista una voce paga ad hoc.