Decreto Antifrodi: i primi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate

Il D.L. n. 157/2021, in vigore dal 12 novembre, ha introdotto importanti novità relativamente a controlli e nuovi adempimenti in caso di interventi che danno luogo a detrazioni edilizie, sia ordinarie che relative al Superbonus 110%. La conversione in legge - con eventuali modifiche - dovrà avvenire entro il prossimo 10 gennaio 2022.
Fra le altre disposizioni, si rammenta che l’obbligo del visto di conformità attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione viene ora richiesto anche con riferimento all’opzione per sconto/cessione delle detrazioni edilizie “ordinarie” (dunque, bonus ristrutturazione, ecobonus, bonus facciate, etc.). Per ottenere tale visto, è anche necessario che un tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese sostenute.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nell’area FAQ del proprio sito dedicata al Superbonus 110% le prime risposte “ufficiali” ai (molti) dubbi legati a visti di conformità ed asseverazioni.
Di seguito riassumiamo i contenuti dei recenti chiarimenti.
Entrata in vigore della nuova disciplina, fatte salve le situazioni consolidate prima del 12 novembre 2021
L’Agenzia delle Entrate conferma che i nuovi obblighi non si applicano alle comunicazioni relative a fatture ricevute dal fornitore, per le quali siano stati assolti i relativi pagamenti, ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 157 del 2021.
In pratica, se è stata emessa una fattura con evidenziato lo sconto in fattura con data antecedente il 12 novembre 2021 e, sempre prima di tale data, il beneficiario dell’agevolazione abbia pagato l’importo dovuto (bonifico parlante), il contribuente potrà inviare la comunicazione per esercitare l’opzione per lo sconto senza adempiere agli obblighi introdotti dal nuovo decreto Controlli e quindi priva del visto e dell’asseverazione.
Per la verifica delle congruità valgono i criteri del D.M. 6 agosto 2021, compresi i prezziari DEI
L’Agenzia delle Entrate conferma che è possibile adottare, al fine di verificare la congruità della spesa, i criteri previsti dal D.M. 6 agosto 2020, compresi gli allegati.
Nell’Allegato A, punto 13, del D.M. “Requisiti” (6 agosto 2020) viene previsto che il tecnico abilitato:
- debba asseverare che i costi per tipologia di intervento sono non superiori ai “prezzari” predisposti dalle regioni/province autonome o, in alternativa, ai prezzi riportati nelle guide DEI (Genio Civile) e ai costi individuati con Decreto del Ministro della transizione ecologica (da emanare entro 30 giorni dalla conversione in legge del D.L. n. 157/2021);
- nel caso in cui i prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. compresi, quindi i prezziari DEI.
L’asseveratore deve verificare la congruità della spesa (non anche i requisiti tecnici dell’intervento e l’effettiva realizzazione delle opere)
L’Agenzia delle Entrate precisa che l’asseveratore, diversamente dal Superbonus 110%, deve verificare unicamente la congruità della spesa e non anche i requisiti tecnici dell’intervento e l’effettiva realizzazione.
Superbonus: visto di conformità per la detrazione in dichiarazione redditi
Per la detrazione in dichiarazione delle spese agevolate con il Superbonus 110% è necessario apporre il visto di conformità sulle spese. Le nuove regole sono in vigore dalle dichiarazioni redditi per il 2021 da presentare nel corso del 2022.
Tecnici abilitati all’asseverazione
L’Agenzia delle Entrate precisa che i tecnici abilitati all’asseverazione del Superbonus 110% possono asseverare anche i bonus previsti dal D.L. n. 157/2021.