Bonus per l'edilizia: il DL 157/2021 blocca la cessione dei crediti

Il Decreto è in vigore dal 12 novembre 2021

 
edilizia impalcatura

Dal 12 novembre è in vigore il D.L. n. 157/2021, che ha introdotto controlli e nuovi adempimenti in caso di interventi che danno luogo a detrazioni edilizie, sia ordinarie che relative al Superbonus 110%, soprattutto nelle ipotesi in cui il relativo credito è ceduto o scontato direttamente in fattura.

Nell’attesa che vengano chiariti alcuni aspetti della normativa, è opportuno che le imprese valutino l’eventuale sospensione della concessione dello sconto in fattura/cessione del credito, in particolare con riferimento ad interventi che beneficiano delle detrazioni diverse dal Superbonus 110% (ad esempio, bonus ristrutturazione, ecobonus, bonus facciate).

Di seguito riassumiamo le novità di maggior rilievo, precisando che potrebbero essere oggetto di modifica durante la conversione in legge.

Richiesta del visto di conformità (articolo 1, comma 1)

L’obbligo del visto di conformità attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione viene ora richiesto:

  • anche per l’utilizzo in detrazione del Superbonus in dichiarazione dei redditi, e non solo per l’opzione per sconto/cessione. Fa eccezione il caso in cui il contribuente che intende utilizzare in dichiarazione la detrazione, presenta la stessa direttamente all’Agenzia delle entrate (precompilata) o tramite il sostituto che presta l’assistenza fiscale (comma 1, lett. a);
  • per l’opzione per sconto/cessione delle detrazioni edilizie “ordinarie” (comma 1, lett. b) - dunque, bonus ristrutturazione, ecobonus, bonus facciate, etc.
Asseverazione della congruità delle spese sostenute (articolo 1, commi 1 e 2)

Per ottenere il visto di conformità è necessario che un tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese sostenute. Ai fini della congruità delle spese è possibile fare riferimento, oltre che ai prezzari, anche ai valori massimi che, per talune categorie di beni, saranno espressamente individuati con un decreto del Ministero della Transizione Ecologica da emanare entro 30 giorni dalla conversione del decreto-legge. Dovranno essere forniti chiarimenti ufficiali ed urgenti in merito ai soggetti abilitati e ai contenuti dell’asseverazione.

Controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle entrate (articolo 2)

Le cessioni dei crediti relativi alle detrazioni edilizie (sia 110% che detrazioni ordinarie) e di quelli riconosciuti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 (affitti, sanificazione e adeguamento ambienti di lavoro) sono passibili di sospensione, fino a 30 giorni, da parte dell’Agenzia delle entrate se presentano profili di rischio. A tal fine sarà emanato un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate per definire i relativi criteri e modalità.

Una specifica disposizione (comma 4) è prevista per le banche ed altri istituti finanziari che intervengono nelle cessioni: tali soggetti non procedono all’acquisto dei crediti in tutti i casi in cui le operazioni presentano rischi collegati all’antiriciclaggio.

Recupero del credito (articolo 3)

L’articolo 3 disciplina i controlli dell’Agenzia e l’azione di recupero dei crediti privi dei requisiti richiesti. L’Agenzia procede con atto di recupero notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, oltre a sanzioni e interessi.

 


Le novità recentemente introdotte hanno comportato l’adeguamento della modulistica per la comunicazione delle cessioni dei crediti fiscali ed il blocco temporaneo della piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate.

La conseguenza di maggior rilievo è l’appesantimento degli adempimenti relativi al visto di conformità e all’asseverazione.

Si attendono opportuni chiarimenti per quanto riguarda la disciplina transitoria (ad esempio, non è chiaro se l’attestazione di congruità è dovuta per le spese sostenute prima del 12 novembre 2021, ancorché la relativa comunicazione di opzione risulta presentata successivamente).

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