“Decreto Ristori bis”: le principali novità fiscali
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 149 del 9/11/20 (c.d. “Decreto Ristori Bis”): la norma dispone misure a sostegno delle attività produttive e dei lavoratori che subiscono limitazioni alla propria attività, a seguito del DPCM 3/11/20. La normativa integra quanto disposto dal “Decreto Ristori ”(D.L. n. 137 del 28/10/20), emanato per sostenere le attività economiche la cui attività è stata ridotta per effetto del DPCM 24/10/20.
Di seguito illustriamo le principali novità in materia fiscale.
- CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
- CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER GLI OPERATORI DEI CENTRI COMMERCIALI
- CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I SOGGETTI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE NELLE C.D. ZONE ROSSE
- CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONE NON ABITATIVA
- CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU – ZONA ROSSA
- SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE PER I SOGGETTI ISA
- LA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI
Contributo a fondo perduto (art. 1 del D.L. 137/2020 e artt. 1 e 8 co. 5 e 6 del D.L. 149/2020)
Ricordiamo che il Decreto Ristori, n. 137/20, ha previsto un nuovo contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal DPCM 24.10.2020. In particolare, si tratta dei soggetti che:
- hanno la partita IVA attiva alla data del 25/10/20;
- dichiarano di svolgere come attività prevalente, ai sensi dell’art. 35 del DPR 633/72, una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al decreto (tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema, alberghi). Considerata la “nuova” rilevanza del codice attività, va opportunamente verificata la corrispondenza tra la situazione attuale e quanto desumibile dal Cassetto fiscale.
L’art. 1 del D.L. 149/2020 ha ampliato i codici ATECO che possono fruire del contributo a fondo perduto, mediante la previsione di un nuovo Allegato 1 che sostituisce il precedente. Possono comunque essere individuati ulteriori codici ATECO con uno o più DM (art. 8 co. 5 del D.L. 149/2020).
Si allega l’elenco “aggiornato” dal D.L. n. 149/2020 delle attività interessate dal contributo.
Soggetti con ricavi superiori a 5 milioni di Euro
Possono beneficiare dell’agevolazione anche i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a 5 milioni di Euro (esclusi dal contributo previsto dall’articolo 25 del D.L. Rilancio).
Calo del fatturato
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito ai soggetti riportati nell’Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2019.
Modalità di erogazione del contributo
Il contributo:
- per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo ex art. 25 del D.L. 34/2020, è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo;
- per i soggetti che non hanno già beneficiato del contributo ex art. 25 del D.L. 34/2020, è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza (un provvedimento definirà i termini di presentazione).
Determinazione del contributo
L’ammontare è determinato:
- per i soggetti che hanno già beneficiato del precedente contributo, come quota percentuale (50%, 100%, 150%, 200% o 400%) dell’importo già erogato ai sensi dell’art. 25 del D.L. 34/2020;
- per i soggetti che non hanno presentato istanza per il riconoscimento del precedente contributo, come quota percentuale (50%, 100%, 150%, 200% o 400%) del valore calcolato sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 25 co. 4, 5 e 6 del D.L. 34/2020 – ovvero, applicando alla riduzione del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 specifiche percentuali, differenziate in base ai ricavi / compensi 2019 (20% fino ad Euro 400.000, 15% da Euro 400.000 a Euro 1.000.000 e 10% da Euro 1.000.000 a Euro 5.000.000). Qualora l’ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di Euro, il valore è calcolato applicando la percentuale del 10%. Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo ex art. 25 del D.L. n. 34/2020 e che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2019 il nuovo contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di fatturato, applicando la percentuale di ristoro alla misura minima pari a Euro 1.000/2.000 (rispettivamente, per le persone fisiche o gli altri soggetti).
Le predette quote percentuali (50%, 100%, 150%, 200% o 400%) sono differenziate per settore economico e sono riportate nell’Allegato 1.
L’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere comunque superiore a 150.000 Euro.
Incremento del 50% per alcune attività nelle c.d. “zone rosse” o “arancioni”
Il contributo a fondo perduto è aumentato di un ulteriore 50% rispetto alla quota indicata nell’Allegato 1 per determinate attività con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPCM 3.11.2020 (c.d. “zone rosse e arancioni”).
Si tratta, in particolare, delle seguenti:
- gelaterie e pasticcerie, anche ambulanti (codici ATECO 561030 e 561041);
- bar e altri esercizi simili senza cucina (563000);
- alberghi (551000).
La quota percentuale è quindi elevata, in tali casi, dal 150% al 200%.
Irrilevanza fiscale
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP (per effetto del rimando all’art. 25 co. 7 del D.L. 34/2020).
Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato
Il contributo viene riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, di cui alla comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche.
Contributo a fond perduto per gli operatori dei centri commerciali (art. 1 co. 4 e 5 del D.L. 149/2020)
Nell’anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto alle seguenti categorie:
- gli operatori con sede operativa nei centri commerciali,
- gli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle misure restrittive del DPCM 3.11.2020.
Il contributo sarà erogato previa presentazione di apposita istanza, con modalità da determinare.
La quantificazione avviene in modo diverso a seconda se i soggetti svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO rientranti o meno nell’Allegato 1.
In dettaglio:
- se tali soggetti svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell’Allegato 1 al DL 149/2020, il contributo è determinato entro il 30% del contributo a fondo perduto di cui all’ 1 del DL 137/2020;
- qualora, invece, l’attività prevalente non rientri nell’Allegato 1, il contributo spetta alle condizioni stabilite dai co. 3 e 4 del DL 137/2020 (quindi calo del fatturato o partita IVA attiva dall’1.1.2019) ed è determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai co. 4, 5 e 6 dell’ 25 del DL 34/2020.
Contributo a fond perduto per i soggetti interessati dalle nuove misure restritive delle c.d. zone rosse (artt. 2 e 8 co. 5 e 6 del D.L. 149/2020)
Soggetti beneficiari
Si tratta dei soggetti che:
- hanno la partita IVA attiva alla data del 25.10.20;
- dichiarano di svolgere come attività prevalente, ai sensi dell’art. 35 del DPR 633/72, una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al D.L. 149/2020 (tra cui, ad esempio, grandi magazzini, numerose attività di commercio al dettaglio, istituti di bellezza);
- hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del D.L. 149/2020 (c.d. “zone rosse”).
Determinazione del contributo
Il valore del contributo è calcolato sulla base delle disposizioni di cui all’art. 1 co. 3 – 11 del D.L. 137/2020, con le percentuali riportate nell’Allegato 2 (che attualmente prevede un’unica percentuale pari al 200% per tutti i codici ATECO indicati).
Il richiamo alle disposizioni citate comporta che:
- il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (o in assenza di tale requisito ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2019);
- per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo ex art. 25 del D.L. 34/2020, è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo; per i soggetti che non hanno presentato istanza per il riconoscimento è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza (un provvedimento definirà i termini di presentazione);
- l’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere comunque superiore a 150.000 Euro.
Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato
Il contributo viene riconosciuto nei limiti e alle condizioni del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione della Commissione Europea 19.3.2020 C (2020) 1863 final e successive modifiche.
Credito d'imposta locazione non abitativa (art. 8 D.L. 137/2020 e art. 4 D.L. 149/2020)
Il Decreto Ristori Bis estende il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, previsto dal Decreto Ristori (articolo 8 D.L. 137/2020) con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 (rimandiamo alla nostra precedente comunicazione).
Per effetto dell’ampliamento, l’agevolazione si applica anche:
- alle imprese operanti nell’Allegato 2, con sede operativa nelle “zone rosse”;
- alle imprese che svolgono le attività con codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (cioè, agenzie di viaggio e tour operator) con sede operativa nelle “zone rosse”.
Si ritiene che l’agevolazione, al pari di quella prevista dal Decreto Ristori, si applichi indipendentemente dai ricavi o compensi registrati nel periodo d’imposta precedente.
Cancellazione della seconda rata Imu - zona rossa (art. 9 del D.L. 137/2020 e art. 5 del D.L. 149/2020)
In aggiunta all’esenzione dal pagamento della seconda rata IMU disposta dal decreto “Agosto” (D.L. 104/2020) e dal Decreto Ristori, il nuovo Decreto Ristori Bis ne prevede un’estensione dell’ambito soggettivo.
Il versamento della seconda rata IMU, in scadenza il 16 dicembre 2020, non è pertanto dovuta per gli immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al decreto in commento, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che gli immobili siano ubicati nella “zona Rossa”.
Secondo acconto delle imposte per i soggetti ISA (art. 6 del D.L. 149/2020)
La disposizione prevede un’estensione dell’ambito soggettivo della proroga al 30 aprile 2021 per il pagamento della seconda rata o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuto per il 2020 (per i “solari”), già disposta dall’articolo 98 D.L. 10/2020.
La disposizione originaria, si ricorda, aveva previsto:
- la proroga al 30 aprile 2021 del versamento dei seguenti tributi: secondo o unico acconto delle imposte dirette e IRAP dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (quindi, 2020 per i “solari”). Vi rientrano anche le imposte sostitutive (cedolare secca, imposta sostitutiva dei forfetari e dei soggetti in regime di vantaggio), le addizionali, le imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE), per le quali si applicano i medesimi criteri di versamento dell’acconto;
- la proroga riguarda i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del MEF (pari a Euro 5.164.569). Vi rientrano i soggetti forfetari, quelli in regime di vantaggio, nonché quelli che presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (inizio attività, etc.), i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i requisiti descritti, oppure i soggetti che dichiarano i redditi “per trasparenza”;
- la proroga spetta a condizione che vi sia stato un calo di fatturato: nel primo semestre dell’anno 2020 l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi deve essere diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Il Decreto Ristori Bis interviene su quest’ultimo requisito, prevedendo che la proroga si applica indipendentemente dal calo del fatturato/corrispettivi per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA):
- operanti nei settori indicati nel nuovo Allegato 1 al decreto in esame (che sostituisce l’allegato 1 al D.L. Ristori, n. 137/20) e nell’Allegato 2 al medesimo decreto Ristori Bis, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle zone Rosse;
- esercenti attività di gestione di ristoranti nelle zone Arancioni.
Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
Sospensioe dei versamenti tributari (articolo 7 del D.L. 149/2020)
L’articolo 7 del Decreto Ristori Bis prevede la sospensione dei versamenti fiscali che devono essere effettuati dai soggetti coinvolti dalle nuove restrizioni.
In particolare, la sospensione riguarda i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:
- ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 23 e 24 DPR n. 600/73, e relative addizionali regionali e comunali, operate in qualità di sostituti d’imposta;
- ai versamenti relativi all’IVA. Vi rientra, quindi, il versamento dell’IVA in scadenza il 16 novembre 2020, relativo al mese di ottobre (per i mensili) o al terzo trimestre (per i trimestrali), nonché il versamento in scadenza a fine novembre relativo all’IVA dovuta sugli acquisti intracomunitari e da soggetti non residenti, da parte di enti non commerciali e produttori agricoli esonerati.
I beneficiari della sospensione
L’ambito soggettivo tiene conto delle disposizioni in materia di limitazione allo svolgimento delle attività nelle varie aree del territorio nazionale con il DPCM 3 novembre 2020. Possono beneficiare della sospensione i soggetti che esercitano:
- le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale. Si tratta, ad esempio, delle attività di spettacolo, delle sale da ballo e discoteche, delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali, delle attività dei musei, delle mostre, dei convegni, dei congressi e degli altri eventi;
- le attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone Rosse o Arancioni del territorio;
- le attività economiche individuate nell’Allegato 2 al Decreto Ristori Bis (vi rientrano varie attività di commercio al dettaglio, quali il tessile-abbigliamento, mobili ovvero istituti di bellezza, etc.) ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator nelle zone Rosse.
Salvo che per le attività dell’Allegato 2 e per quelle delle agenzie di viaggio e tour operator, i cui codici ATECO sono puntualmente individuabili, non vi sono altrettante precise indicazioni per quanto concerne le altre attività.
Sul tema è stato richiesto un pronunciamento ufficiale all’Agenzia delle entrate affinché, tramite un documento di prassi, indichi i codici ATECO aventi diritto alla sospensione.
Quando versare
I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazioni di sanzioni o interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021, ovvero in forma rateizzata, con un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.