Il Decreto Sostegni bis è legge: le principali modifiche introdotte in sede di conversione

Legge n. 106/21, Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2021

 
consulenza fiscale

Il Decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/21 del 25 maggio 2021) è stato convertito, con modifiche, nella Legge n. 106/21, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio.

 


Le principali novità fiscali 
 
Le principali novità in materia di lavoro

Ulteriori novità in materia di lavoro


Proroga dei versamenti per i "soggetti ISA"

Si segnala anzitutto la conferma della proroga al 15/9/21, per i soggetti ISA, dei versamenti:

  • risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
  • che scadono dal 30.6.2021 al 31.8.2021.

Si precisa che non sarà possibile effettuare il versamento entro il 15.10.2021 con la maggiorazione dello 0,40%.


Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni 

È stata prevista una riapertura dei termini (fino al 15.11.2021) per la redazione e l’asseveramento della perizia di stima e per il versamento dell’imposta sostitutiva. La facoltà di rideterminare il valore dei terreni/partecipazioni detenuti al 1 gennaio 2021 era stata prevista dalla Legge di Bilancio 2021.


Rottamazione ter /saldo e stralcio 

È prevista una modifica ai termini di versamento delle rate che ora sono così individuati:

  1. entro il 31 luglio 2021 (ovvero il 2 agosto, cadendo il 31 luglio di sabato), relativamente alle rate originariamente in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
  2. entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata originariamente in scadenza il 31 maggio 2020;
  3. entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata originariamente in scadenza il 31 luglio 2020;
  4. entro il 31 ottobre 2021, relativamente alla rata originariamente in scadenza il 30 novembre 2020;
  5. entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate originariamente in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Per maggiori dettagli si rinvia alla sezione dedicata presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione:


Detassazione dei contributi anti-Covid

Viene abrogato l’articolo 10-bis, comma 2, D.L. 137/2020, in forza del quale la detassazione dei contributi anti-Covid si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19".

Questa modifica incide sulle modalità di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato” del quadro RS del Modello Redditi.


Esenzione IMU per i locatori con blocco degli sfratti 

Alle persone fisiche che possiedono un immobile concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità, la cui esecuzione è stata sospesa in forza delle disposizioni anti Covid, è riconosciuta l’esenzione Imu per l’anno 2021.


Sospensione del programma Cashback e credito d'imposta Pos 

Trovano conferma, nell’ambito del Decreto Sostegni Bis convertito, le previsioni del D.L. 99/2021 (“Lavoro e Imprese”) con le quali era stato sospeso il Cashback ed erano stati potenziati i crediti d’imposta per l’utilizzo e l’acquisto dei POS. Si rimanda alla precedente nostra informativa dedicata al Decreto 99/2021.

Si ricorda che, in particolare, nel periodo tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, viene portato al 100% delle commissioni il credito d’imposta per gli esercenti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti dei consumatori finali, e che adottano strumenti di pagamento elettronico - nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento - collegati agli strumenti di cui all’articolo 2, comma 3, D.Lgs. 127/2015 (registratori telematici che consentono la trasmissione telematica dei corrispettivi), ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del citato articolo.


Contributo a fondo perduto 

Viene introdotto il nuovo comma 30-bis all’articolo 1 del D.L. 73/2021, con il quale si riconosce un contributo a fondo perduto ai soggetti con ricavi nel secondo periodo d’imposta anteriore a quello di entrata in vigore della legge di conversione (quindi, il 2019, per i soggetti solari) superiori a 10 milioni di euro, ma comunque non superiori a 15 milioni di euro.
Lo stesso contributo a fondo perduto è esteso anche ai titolari di reddito agrario (articolo 32 Tuir).


Contributi per i settori del wedding, intrattenimento, horeca (hotellerie, restaurant, catering)

È prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore del c.d. “Horeca”.
La definizione dei criteri e delle modalità di applicazione della nuova disposizione è lasciata ad un apposito decreto del Mef, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Sostegni Bis.



 

Sospensione obblighi di accantonamento derivanti da pignoramento (art. 9 c.1)

Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2021 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. (art. 9 c.1)


Aumento del limite di compensazione dei crediti nel mod. F24 (art. 22)

Previsto l'aumento a 2 milioni di euro, per il 2021, del limite annuo dei crediti compensabili mediante Mod. F24 o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.
La norma interviene elevando il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, Legge n. 388/2000, fissato in euro 700 mila.
Si ricorda che, con riferimento al 2020, il Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) aveva aumentato il limite di compensazione a 1 milione di euro.


Disposizioni in materia di Naspi (art. 38)

Confermata la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, del meccanismo di riduzione dell'indennità NASpI di cui all'articolo 4, comma 3 del D.Lgs n. 22/2015.


Trattamento di mobilità in deroga per aziende aree di crisi industriale complessa (art. 38, c. 2-bis)

Viene disposta, con riferimento al periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021, la non applicazione della riduzione prevista dall'art. 2, comma 66 della Legge n. 92/2012, dell'importo del trattamento di mobilità in deroga riconosciuto in favore dei lavoratori che operano in un'area di crisi industriale complessa nei casi di proroghe successive alla seconda (in caso di terza o quarta proroga sarebbe prevista la riduzione del trattamento nell'ulteriore misura del 10%.


Contratto d'espansione (art. 39)

Estensione , dal 26 maggio 2021, e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni relative al contratto di espansione alle aziende che occupano almeno 100 dipendenti.
In particolare, si prevede che le parole "500 unità" e "250 unità" di cui all'articolo 41, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 148/2015 siano sostituite con "100 unità".


Divieto di licenziamento per datori di lavoro soggetti a Cigo e Cigs (art. 40, c. 4, art. 40-bis, c. 2)

Ai datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa e presentano domanda di CIGO e CIGS con causali tradizionali (D.Lgs. 148/2015), dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, per la durata del trattamento di integrazione salariale resta precluso l’avvio delle procedure di alla Legge 223/91 e L. 604/66, licenziamenti collettivi, individuali per g.m.o. L’INL ha precisato che il divieto di licenziamento è strettamente collegato alla domanda di integrazione salariale, quindi al periodo di trattamento autorizzato e non quello effettivamente usufruito.


Cigs in deroga per aziende con lcalo di fatturato del 50% (art. 40, c. 1)

In alternativa, dal 26 maggio (data di entrata in vigore del DL n. 73/2021) e fino al 31 dicembre 2021, subordinatamente alla sussitenza di un calo di fatturato del 50% nel primo semestre 2021 rispetto alla stesso periodo del 2019, la cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 4 e 21 del D.Lgs n. 148/2015 (dunque, in deroga ai limiti di durata massima e alle causali), per una durata massima di 26 settimane, previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori in forza, finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica.


Cigo e Cigs con causali tradizionali (art. 40, c. 3)

a partire dal 1° luglio 2021, datori di lavoro soggetti alla CIGO, all'occorrenza, possono richiedere la cassa integrazione salariale ai sensi degli artt. 11 e 21 del D.Lgs n. 148/2015 (dunque, CIGO e CIGS con causali tradizionali) senza, tuttavia, vedersi applicato il contributo addizionalefino al 31 dicembre 2021.


Ulteriori trattamenti di Cigs (art. 40-bis)

Per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate presso il Dicastero dello Sviluppo Economico, i datori di lavoro,
- di cui all'art. 8, comma 1 del DL n. 41/2021 (datori di lavoro che a decorrere dal 1° luglio 2021, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, possono presentare domanda di integrazione salariale ai sensi degli artt. 11 e 21 del D.Lgs n. 148/2015, ossia CIGO e CIGS con causali tradizionali);
- che non possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.Lgs n. 148/2015 (CIGO e CIGS con causali tradizionali);
possono accedere ad un trattamento straordinario di integrazione salariale, per un massimo di 13 settimanefruibilifino al 31 dicembre 2021.


Settore trasporto aereo e sistema aeroportuale (art. 40, c. 1-bis)

Previsto il differimento al 31 luglio 2021 dei termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso alle prestazioni integrative dei trattamenti straordinari di integrazione salariale erogate dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, scaduti nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 30 aprile 2021; viene riconosciuto in favore dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra le prestazioni integrative arretrate e non erogate relative al periodo dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020 riferite ai trattamenti di integrazione salariale in deroga con causale Covid-19 garantiti dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.


Settore marittimo (art. 40-quater)

Viene riconosciuta l'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro prevista dall'art. 3, comma 2, Legge n. 92/2012,
- a domanda del lavoratore ed in alternativa alla NASpI,
- ai lavoratori già alle dipendenze di alcune imprese, operanti nei porti aventi le caratteristiche previste dall'art 9-bis, DL 41/2021 ubicati nella Regione Sardegna, e che abbiano cessato di percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale nel corso del 2020;
per il periodo compreso tra il 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 73/2021) e il 31 dicembre 2021.


Lavoro a tempo determinato con causali definite dalla contrattazione collettiva (art. 41bis)

Fino al 30 settembre 2022 viene concesso alle organizzazioni sindacali l’individuazione di specifiche esigenze di settore o aziendali per giustificare il ricorso ai contratti a tempo determinato, nell’ambito della contrattazione collettiva che ricomprende:
- Contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, 
- Contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali.


Contratto di rioccupazione (art. 41)

L'incentivo è operativo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021. Si tratta, in particolare, di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il quale trova applicazione la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che va stipulato in forma scritta ai fini della prova.


Indennità per lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo (art. 42)

E’ prevista l’erogazione di un’ una tantum pari ad euro 1.600,00, che non concorrono alla formazione del reddito imponibile, previa presentazione di una domanda a secondo se sono lavoratori che hanno già fruito della precedente indennità o meno.


Decontribuzione per turismo, commercio e stabilimenti balneari estesa al settore creativo, culturale e dello spettacolo e divieto di licenziamento (art. 43 - art. 43 c. 2)

Esteso al settore creativo, culturale e dello spettacolo, con le medesime modalità, l’incentivo pari alla contribuzione previdenziale calcolata sul doppio delle ore di ammortizzatori sociali fruiti nel mese da gennaio a marzo 2021. In attesa di autorizzazione della Commissione Europea e delle istruzioni INPS. I datori di lavoro che usufruiscono della suddetta decontribuzione, fino al 31 dicembre 2021, sono soggetti alla sospensione di tutte le procedure di cui alla Legge 223/91 e L. 604/66, licenziamenti collettivi, individuali per g.m.o.


Divieto di licenziamento per settore creativo, culturale e spettacolo (art. 43 c. 2)

I datori di lavoro appartenenti a questi settori, che fruiscono dell’esonero del versamento dei contributi previdenziali (nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio-febbraio-marzo 2021), sono soggetti alla sospensione di tutte le procedure di cui alla Legge 223/91 e L. 604/66, licenziamenti collettivi, individuali per g.m.o.


Indennità per Co.co.co impiegati nel settore dello sport (art. 44)

L'indennità è erogata dalla società Sport e Salute S.p.a. ed è rideterminata nelle seguenti misure.
- Ai soggetti che, nell'anno d'imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;
- compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 1.600;
- inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 800.


Proroga trattamenti Cigs per cessazione attività (art. 45)

In deroga ai limiti di durata in relazione alla causale (12 mesi) e alla durata massima prevista nel quinquennio (24 mesi, salvi i casi di utilizzo del contratto di solidarietà che può far arrivare la durata a 36 mesi), dal 28 settembre 2018 e per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, il Ministero del Lavoro può autorizzare sino a un massimo di 12 mesi il trattamento di CIGS per crisi aziendale qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata.


Lavoratori frontalieri (art. 49)

A favore dei lavoratori subordinati e titolari di partita IVA ,che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a partire dal 23 febbraio 2020, è previsto per l’anno 2021 uno stanziamento di fondi destinati all’erogazioni di contributi.


Divieto di licenziamento per settore tessile abbigliamento pelletterie (art. 50 bis c. 4)

A decorrere dal 1° luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021, per datori di lavoro , appartenenti a queste categorie, con codice ATECO 13/14/15 vige il divieto dell’ l’avvio delle procedure di cui alla Legge 223/91 e L. 604/66, licenziamenti collettivi, individuali per g.m.o. 
L’INL (nota 5186/2021) precisa che tale divieto opera a prescindere dalla effettiva fruizione degli strumenti di integrazione salariale.


Ulteriori periodi di Cigo Covid-19 per le aziende del settore tessile abbigliamento pelletteria (art. 50-bis)

I datori di lavoro individuati nella classificazione ATECO2007 con i codici
13 - Industrie tessili,
14 - Confezioni di articoli di abbigliamento; Confezione di articoli in pelle e pelliccia, nonché
15 - Fabbricazione di articoli in pelle e simili,
che, a decorrere dal 1° luglio 2021sospendono o riducono l'attività lavorativa, per i lavoratori in forza al 30 giugno 2021 (data di entrata in vigore del DL n. 99/2021), possono presentare domanda di CIGO (ex art. 19 del DL n. 18/2020, dunque, CIGO con causale COVID-19) e CIGO in sostituzione di CIGS (ex art. 20 del DL n. 18/2020, dunque, CIGO in sostituzione di CIGS con causale COVID-19), per una durata massima di 17 settimane nel periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2021.


Nuovo sistema di tutele assistenziali e previdenziali per i lavoratori dello spettacolo (art. 66)

Introdotto l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni su lavoro e malattie professionali presso l’INAIL per i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS), a partire dal 01 gennaio 2022.
Nonostante il carattere discontinuo proprio delle prestazioni lavorative del settore, ai lavoratori sono assicurati i diritti (costituzionalmente garantiti) in materia di:
- indennità di malattia;
- infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- indennità di maternità e tutela e sostegno alla genitorialità;
- indennità per la disoccupazione involontaria;
- accesso al trattamento pensionistico.


Promozione lavoro agricolo (art 68 comma 15-septies)

Prorogate al 31 dicembre 2021 la possibilità di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori ai 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 gg, senza subire la perdita o la riduzione, , nei limiti di 2000 euro nel 2020, dei benefici NASPI/reddito di cittadinanza/ammortizzatori sociali (con sospensione a zero ore).


Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca (art. 69)

Prevista per soggetti già beneficiari delle indennità previste dal Decreto Sostegni (art. 10 commi da 1 a 9 - cfr. Aggiornamento AP n. 164/2021), l'erogazione una tantum di un'ulteriore indennità pari a euro 1.600.


Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (art. 70)

Previsto differimento, fino a nuova comunicazione, del versamento contributivo, con esclusione dei premi INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro:
- per le aziende che effettuano i versamenti mensilmente, sono differiti i termini di versamento con scadenza 16 dicembre 2020, 16 gennaio 2021 e 16 febbraio 2021 (contribuzione di novembre-dicembre 2020 e gennaio 2021),
- per le aziende che versano la contribuzione unificata, sono differiti i termini di versamento delle somme con emissione relativa al quarto trimestre 2020 con scadenza 16 giugno 2021.



Ulteriori novità in materia di lavoro
Congruità manodopera settore edile (Decreto ministero del lavoro n° 143 del 25 giugno 2021)

Viene istituito un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 10-bis, d.l. n. 76/2020 e dall’accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile. 
La verifica della congruità si applica al settore edile ( con esclusione dei lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici 2016) , nell’ambito dei lavori pubblici e/o nell’ambito di lavori privati il cui valore sia pari o superiore a 70.000€ e peri i quali verrà presentata la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile/Edilcassa competente a partire dal 1 Novembre 2021, in relazione agli indici minimi di congruità riportati nella Tabella allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile.
La relativa attestazione viene rilasciata dalla Cassa Edile/ Edilcassa su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato o dal committente. Nel caso non viene riscontrata la congruità la Cassa Edile disporrà un invito a regolarizzare secondo cui l’azienda entro il termine di 15 giorni dovrà regolarizzare la propria posizione attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. Diversamente se l’azienda non ottempera l’esito negativo della verifica di congruità andrà ad incidere, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa affidataria.


Procedura semplificata smart working (art. 11 del d.l. n. 52/2021)

In merito alle modalità di comunicazione del lavoro agile tramite la procedura semplificata già in uso che permarrà fino al 31 dicembre 2021, viene ribadito che la trasmissione della comunicazione di smart working va eseguita esclusivamente utilizzando l’applicativo informatico disponibile sul sito del Ministero.

 
 

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