Decreto Sostegni-ter: le principali novità in materia fiscale e del lavoro
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio il D.L. 4/2022 (c.d. “Decreto Sostegni ter”). La norma è già in vigore: non è escluso, tuttavia, che alcune disposizioni potranno subire modifiche durante la conversione in Legge.
- Blocco alle successive cessioni dei crediti d’imposta
- Misure di sostegno per le attività chiuse
- Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio
- Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'HORECA e altri settori in difficoltà
- Contributo straordinario per le imprese c.d. "energivore"
Tra le novità fiscali maggiormente rilevanti si segnalano, in particolare, quelle che limitano le cessioni successive alla prima dei crediti d’imposta, tra cui anche quelli connessi agli interventi edili; le Associazioni di categoria, fra le quali Confartigianato, si sono attivate per richiedere che, in sede di dibattito parlamentare, tali disposizioni vengano stralciate o, per lo meno, riformulate in maniera meno penalizzante per la filiera.
La disposizione di cui all’art. 28 del Decreto prevede le seguenti novità, con riferimento alla cessione dei bonus edili (art. 121 del DL 34/2020) – fra i quali rientrano Superbonus, Ecobonus, Bonus Ristrutturazione, etc.:
- nel caso in cui il fornitore abbia concesso lo sconto in fattura, il medesimo può cedere una sola volta il credito a terzi, comprese le banche, dopodiché il credito diventa incedibile;
- in caso di cessione del credito di imposta, il primo cessionario non può cedere ulteriormente il credito.
Inoltre, viene fissata la data del 7 febbraio 2022 quale termine entro il quale possono essere “smaltiti” i crediti pregressi: alla luce di tale disposizione, i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 hanno già costituito oggetto di opzione (anche per “n volte”), possono essere ulteriormente ceduti una sola volta e pertanto gli imprenditori che hanno già comprato il credito (anziché concedere lo sconto in fattura), possono cederli un’ulteriore volta.
Sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle predette disposizioni.
Si segnala che il Decreto Sostegni Ter ha escluso la facoltà di successiva cessione anche per i seguenti crediti d’imposta:
- a) credito d'imposta per botteghe e negozi;
- b) credito d'imposta per i canoni di locazione;
- c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;
- d) credito d'imposta per sanificazione.
Misure di sostegno per le attività chiuse
Oltre ad essere previsto un incremento del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse (art. 2 del D.L. 73/21, c.d. “Sostegni Bis”), viene riconosciuta una sospensione dei termini di pagamento per i soggetti le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell'articolo 6, comma 2, D.L. 221/2021 (si tratta di sale da ballo, discoteche e locali assimilati).
Potranno pertanto essere effettuati entro il 16.09.2022, in un’unica soluzione, i seguenti versamenti:
- ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973 (ovvero ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate, in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;
- IVA in scadenza nel mese di gennaio 2022.
Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio
Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure adottate per l'emergenza COVID e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi, è stato istituito un fondo, denominato «Fondo per il rilancio delle attività economiche» - con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022 - finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese, in possesso di requisiti specifici, che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche Ateco 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.
Per poter beneficiare degli aiuti, le imprese:
- devono presentare un ammontare di ricavi 2019 non superiore a 2 milioni di euro,
- devono aver subito una riduzione del fatturato (inteso come ricavi ex articolo 85 Tuir) nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.
Il contributo sarà calcolato, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo, applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019, come segue:
- a) 60%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro;
- b) 50%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- c) 40%, per i soggetti con ricavi relativi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.
Un provvedimento del Ministero dello sviluppo economico indicherà i termini e le modalità di presentazione dell’apposita istanza.
Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'HORECA e altri settori in difficoltà
Per l'anno 2022 sono stanziati 40 milioni di euro, da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, come attività prevalente comunicata, una di quelle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.
In particolare, viene riconosciuto un contributo a sostegno dei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'HORECA (Hotellerie-Restaurant-Catering) e altri settori in difficoltà (art. 1-ter D.L. 73/2021), in considerazione del perdurare degli effetti dell'emergenza COVID.
Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve fare riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.
Contributo straordinario per le imprese c.d. “energivore”
Alle imprese a forte consumo di energia elettrica (ai sensi del D.M. 21.12.2017), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, nell’ultimo trimestre 2021, hanno subìto un incremento superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, è riconosciuto un credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
Tra le novità in materia di lavoro e politiche sociali il Decreto Sostegni-ter prevede misure urgenti di sostegno alle imprese connesse all’emergenza da Covid-19., a partire dagli ammortizzatori sociali con l'esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per alcuni settori e l'esonero contributivo per assunzioni del settore turismo.
Dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2022, è previsto l’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all'art. 5 (per Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria) e all'art. 29, comma 8 (per il Fondo di Integrazione Salariale INPS), del D.Lgs. n. 148/2015, a favore ai datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività ricorrendo agli ammortizzatori sociali e classificati con i codici Ateco previsti dal Decreto Sostegni-ter come da Allegato I, all'articolo 7
Turismo
Alloggio (codici Ateco 55.10 e 55.20)
Agenzie e tour operator (codici Ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)
Ristorazione
Ristorazione su treni e navi (codici Ateco 56.10.5)
Catering per eventi, banqueting (codici ateco 56.21.0)
Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici Ateco 56.29)
Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici Ateco 56.30)
Ristorazione con somministrazione (codici Ateco 56.10.1)
Parchi divertimenti e parchi tematici (codici Ateco 93.21)
Stabilimenti termali (codici Ateco 96.04.20)
Attività ricreative
Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici Ateco 93.29.1)
Sale giochi e biliardi (codici Ateco 93.29.3)
Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici Ateco 93.29.9)
Altre attività
Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e | |altre attivita' di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici Ateco 49.31 e 49.39.09)
Gestione di stazioni per autobus (codici Ateco 52.21.30)
Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano (codici Ateco 49.39.01)
Attività dei servizi radio per radio taxi (codici Ateco 52.21.90)
Musei (codici Ateco 91.02 e 91.03)
Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (codici Ateco 52.22.09)
Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici Ateco 52.23.00)
Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici Ateco 59.13.00)
Attività di proiezione cinematografica (codici Ateco 59.14.00)
Organizzazione di feste e cerimonie (codici Ateco 96.09.05)
Esonero contributivo per assunzioni del settore turismo
L'esonero contributivo di cui all’art. 7 del D.L. 104/2020 viene esteso per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali effettuate nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022.
Ricordiamo che l'incentivo ha una durata pari al periodo dei contratti stipulati, per un periodo massimo di 3 mesi, e in caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi dalla predetta conversione.