Legge di Bilancio 2026: le principali novità fiscali per datori di lavoro e sostituti d’imposta

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre u.s. la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 avente ad oggetto il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2026 e Bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” (“Legge di Bilancio 2026”).
Si riporta una sintesi delle principali disposizioni in ambito fiscale di interesse per i datori di lavoro e i sostituti d’imposta.
Per incentivare la previdenza integrativa, dal periodo d’imposta 2026 aumenta la soglia annua deducibile dei contributi versati a fondi pensione: il limite passa da €5.164,57 a €5.300. Inoltre, per i lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006, viene confermato il meccanismo che consente, nei 20 anni successivi ai primi 5 anni di partecipazione, di dedurre eventuali contributi eccedenti il limite annuo, fino a recuperare i limiti non utilizzati nei primi cinque anni (per un importo massimo pari al 50% del nuovo tetto annuo).
Per il solo anno 2026, al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita, è introdotta una tassazione agevolata sugli aumenti derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi. in particolare, gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 ai lavoratori dipendenti del settore privato in esecuzione di contratti collettivi rinnovati tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026 saranno assoggettati – salvo rinuncia scritta del lavoratore – a un’imposta sostitutiva IRPEF del 5% (in luogo dell’ordinaria tassazione).
Questa detassazione degli aumenti spetta solo se il dipendente ha un reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a €33.000. Il lavoratore può comunque optare per la tassazione ordinaria IRPEF, comunicando rinuncia all’azienda.
La Legge di Bilancio 2026 modifica la tassazione agevolata dei premi di risultato e delle somme distribuite ai lavoratori come partecipazione agli utili. Per gli anni 2026 e 2027 l’aliquota sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunai sulle somme erogate a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili di impresa viene ridotta dal 5% all’1%. Il limite complessivo detassabile inoltre viene innalzato da €3.000 a €5.000.
Viene confermato anche per il 2026 il regime speciale introdotto lo scorso anno sui fringe benefit. In deroga alla disciplina ordinaria (art. 51 TUIR), per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 la soglia annua di esenzione dei beni e servizi erogati ai dipendenti è innalzata da €258,23 a €1.000. Inoltre, per i lavoratori dipendenti con figli a carico il tetto di esenzione è elevato a €2.000 annui, a condizione che il lavoratore dichiari al datore di lavoro di averne diritto indicando i codici fiscali dei figli.
All’interno di tali limiti vengono ricompresi anche eventuali rimborsi o pagamenti effettuati dal datore per utenze domestiche (acqua, luce, gas) e per canoni di locazione o interessi mutuo sulla prima casa del dipendente. Resta ferma la necessità, ove presenti RSA/RSU, di darne informativa prima dell’attuazione.
Dal 2026 entrano a regime le nuove aliquote IRPEF: resta il 23% fino a €28.000, scende al 33% per la fascia di reddito 28.000-50.000, rimane 43% oltre €50.000. Sul fronte detrazioni per oneri, viene introdotta una riduzione ulteriore per i redditi molto elevati: per i contribuenti con reddito complessivo > €200.000 l’importo delle detrazioni per oneri al 19% (tranne spese sanitarie) e liberalità a partiti viene abbattuto di €440. Questo intervento si somma al “tetto massimo” alle detrazioni già in vigore dal 2025 per redditi oltre 75.000 (con importi massimi modulati per numero di figli).
Aumenta il valore esentasse dei ticket restaurant in formato elettronico. Dal 1° gennaio 2026 la soglia di non imponibilità dei buoni pasto elettronici passa da €8 a €10 giornalieri. Restano invece invariati gli altri limiti: €4 per i buoni cartacei e €5,29 per le indennità sostitutive di mensa in cantieri o sedi senza mensa.
Viene introdotta una tassazione agevolata, limitata al 2026, per alcune componenti salariali legate al lavoro su turni. In particolare, le maggiorazioni e indennità, previste dai CCNL, pagate ai dipendenti per lavoro notturno, lavoro festivo e lavoro a turni, nel 2026 saranno assoggettate, entro €1.500 annui di importo, a un’imposta sostitutiva del 15% (sempre che il lavoratore nel 2025 non abbia superato €40.000 di reddito di lavoro dipendente). Rimangono esclusi i lavoratori, già interessati al trattamento integrativo speciale del settore turistico, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo. Viene inoltre precisato che:
- ai fini del già menzionato limite di € 1.500 non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili dell’impresa detassati;
- restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dal CCNL e dalla normativa vigente.
Viene prorogato al 2026 lo speciale bonus per i lavoratori del turismo, ristorazione e stabilimenti termali introdotto lo scorso anno. Per il periodo 1° gennaio – 30 settembre 2026 i lavoratori dipendenti di tali comparti hanno diritto a un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde percepite per lavoro notturno e straordinario festivo. Tale importo aggiuntivo è corrisposto dal datore di lavoro in busta paga ma non forma reddito imponibile IRPEF per il lavoratore. Condizione per beneficiare è che il dipendente nel 2025 non abbia superato €40.000 di reddito di lavoro dipendente, e deve farne richiesta al datore attestando per iscritto il proprio reddito 2025. Le somme erogate andranno indicate nella Certificazione Unica 2027 e il datore recupererà il bonus erogato tramite compensazione su F24 (codice tributo dedicato).
Si segnala, infine, che la legge riduce da €100.000 a €50.000 la soglia di debiti fiscali iscritti a ruolo oltre la quale scatta, dal 1° luglio 2024 in avanti, il blocco della compensazione di crediti tributari nei modelli F24.
Relativamente ad alcune delle misure sopra illustrate, si rimane in attesa dei necessari chiarimenti e delle istruzioni operative da parte degli enti competenti, in particolare dell’Agenzia delle Entrate al fine di garantirne una corretta applicazione.