Decreto Trasparenza: nuovi obblighi per i datori di lavoro in materia di informazione ai lavoratori

Il Decreto Trasparenza è in vigore dal 13 agosto 2022, ma è previsto un periodo transitorio per i lavoratori assunti precedentemente a tale data

 

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2022 il D.lgs n. 104/2022, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1152, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione Europea, che introduce nuovi obblighi per i datori di lavoro in materia di informazioni da fornire ai lavoratori nei contratti di lavoro.

Il Decreto Trasparenza è in vigore dal 13 agosto 2022; tuttavia, è previsto un periodo transitorio per i lavoratori assunti precedentemente a tale data che potranno richiedere al datore di fornire le informazioni previste dal Decreto.

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Ambito di applicazione

Il Decreto Trasparenza si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Oltre ai rapporti di lavoro autonomo e ad altre casistiche particolari, sono esclusi dal campo di applicazione del decreto i rapporti di lavoro caratterizzati da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di tre ore a settimana in un periodo di riferimento di quattro settimane consecutive.

Informazioni sul rapporto di lavoro

In base alle nuove disposizioni normative, il datore di lavoro - e adesso anche il committente - dovrà comunicare per iscritto, in formato cartaceo oppure elettronico, gli “elementi essenziali del rapporto di lavoro”:

  • le informazioni tipiche del rapporto, come la tipologia contrattuale, il nome del datore, la sede di lavoro, la data di inizio e fine (in caso di rapporto a tempo determinato);
  • la retribuzione (composizione, modalità e scadenze di pagamento)
  • il periodo di prova, se previsto;
  • l’inquadramento del lavoratore (categoria, livello e qualifica o, in alternativa, la descrizione sommaria del lavoro);
  • la programmazione dell’orario ordinario di lavoro (ma in caso di impossibilità, si dovranno fornire dati alternativi molto approfonditi).

L’elenco delle informazioni che devono essere fornite non finisce qui. Infatti, se non fornite nel contratto di lavoro, il datore dovrà comunicare – entro un mese dall'inizio della prestazione lavorativa - anche:

  • la durata delle ferie e la durata degli eventuali congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore;
  • il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
  • la durata del preavviso e la relativa procedura;
  • gli Enti e gli Istituti che ricevono i contributi previdenziali ed assicurativi;
  • il contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto, e gli eventuali contratti collettivi di secondo livello (territoriali e/o aziendali) applicati al rapporto di lavoro.

In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima della scadenza del termine di un mese dalla data del suo inizio, al lavoratore deve essere consegnata, al momento della cessazione del rapporto stesso, una dichiarazione scritta contenente le informazioni, ove tale obbligo non sia stato già adempiuto.

Inoltre, una serie di ulteriori oneri di informazione preventiva, nei confronti dei lavoratori e dei sindacati, in caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati - ad esempio, in ipotesi di strumenti di business intelligence utilizzati per l’assegnazione e la valutazione di incarichi e/o mansioni - che devono essere rese prima dell'inizio dell'attività lavorativa o prima dell'utilizzo di tali sistemi.

Tali informazioni dovranno essere conservate e rese accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro ne conserverà la prova della trasmissione o della ricezione per la durata di 5 anni dalla conclusione del rapporto di lavoro.

Sanzioni

Il Decreto Trasparenza inasprisce l'apparato sanzionatorio connesso alle violazioni delle disposizioni in materia di informazioni ai lavoratori.

È prevista, infatti, una sanzione amministrativa compresa tra 250 euro e 1.500 euro per ogni lavoratore interessato applicata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro a seguito dei necessari accertamenti avviati anche per denuncia del lavoratore circa il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi sopra riepilogati.

Altre disposizioni

Il Decreto Trasparenza è intervenuto anche su altri istituti, quali:

  • il contratto di lavoro intermittente;
  • gli obblighi informativi in ipotesi di prestazioni di lavoro all’estero;
  • la modifica successiva all’assunzione degli elementi oggetto di informazione;
  • la durata massima del preavviso (e il relativo riproporzionamento in ipotesi di assunzione con contratto a termine);
  • prevedibilità minima del lavoro;
  • formazione obbligatoria;
  • risoluzione delle controversie e protezione dei lavoratori.
     
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